Procura speciale del terzo per impugnare il sequestro: rilascio successivo al provvedimento (Cass. pen. Sez. V n. 36363 del 15.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni cautelari reali, il difensore del terzo interessato deve essere munito, a norma dell’art. 100 cod. proc. pen., di procura speciale che individui specificamente il provvedimento da impugnare. Tale procura non può essere rilasciata anteriormente all’emissione del provvedimento, poiché solo con esso sorge l’interesse all’impugnazione e solo in esso si rinviene l’oggetto del mandato, a pena di inammissibilità del ricorso. Non integra il requisito di specialità l’atto di nomina del difensore di fiducia che si limiti a conferire genericamente ogni facoltà di legge, compresa quella di proporre ricorsi avverso ordinanze. Il difetto di rappresentanza così determinato non è sanabile con concessione di termine ex art. 182 cod. civ., non trovando applicazione nel processo penale la relativa disciplina.

Il Fatto

Il Tribunale di Catania, con ordinanza del 30.05.2026, rigetta la richiesta di riesame proposta dal terzo interessato avverso il sequestro preventivo del compendio aziendale e delle partecipazioni societarie, disposto dal G.I.P. di Catania il 09.04.2026 nell’ambito di un procedimento per reati di bancarotta, autoriciclaggio e sottrazione fraudolenta delle imposte a carico di altri indagati.

La terza interessata ricorre per cassazione, deducendo tre motivi: motivazione apparente sulla pertinenzialità dei beni ai reati contestati; omissione totale di motivazione sul nesso di pertinenzialità della quota societaria; carenza motivazionale sul rispetto dei criteri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura reale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare e assorbente la questione della procura speciale. Il ricorso risulta sottoscritto dal difensore della terza interessata, ma l’atto allegato — pur denominato “nomina e conferimento di procura speciale” — si limita a nominare il difensore di fiducia e a conferirgli ogni facoltà di legge, compresa quella di proporre riesame, appello e ricorsi avverso ordinanze e sentenze contumaciali, con autorizzazione alla delega processuale.

La Corte rileva che l’atto, datato 13.05.2026, è anteriore al provvedimento impugnato, emesso successivamente. Esso presenta quindi caratteristiche di generale indeterminatezza, non richiamando in alcun modo l’impugnazione dell’ordinanza del tribunale del riesame: e non potrebbe, essendo stata questa pronunciata dopo il rilascio dell’atto.

Il principio è enunciato con richiamo alla giurisprudenza di legittimità condivisa: nelle impugnazioni cautelari reali il difensore del terzo deve essere munito, ex art. 100 cod. proc. pen., di procura speciale non rilasciabile prima del provvedimento da impugnare, perché solo con esso sorge l’interesse e solo in esso è individuabile l’oggetto del mandato (Sez. 2 n. 6724 del 2026, Rv. 289488-01; Sez. 2 n. 310 del 2017, Rv. 271722-01). Il conferimento generico di ogni facoltà di legge non è equiparabile alla procura speciale.

Il fondamento è ravvisato nella regola per cui i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico stanno in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale, analogamente a quanto previsto dall’art. 83 cod. proc. civ. (Sez. 6 n. 13798 del 2011, Rv. 249873-01; Sez. 1 n. 10398 del 2012, Rv. 252925-01).

Infine, la Corte esclude la sanabilità del difetto: l’assenza di procura speciale non può essere rimediata mediante termine ex art. 182 cod. proc. civ., istituto estraneo alla struttura del ricorso penale e comunque inidoneo, anche nel giudizio civile di legittimità, a sanare “ex post” l’inammissibilità (Sez. 6 n. 17938 del 2014, Rv. 259000-01; Sez. 3 n. 27344 del 2026, Rv. 290319-01). Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, per i profili di colpa emergenti dall’atto impugnatorio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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