Riqualificazione nel riesame e poteri del tribunale sul fatto (Cass. pen. Sez. V n. 34124 del 22.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di riesame del sequestro probatorio il tribunale non è chiamato a un giudizio di merito sulla fondatezza dell’accusa, ma a verificare l’astratta configurabilità del reato ipotizzato e l’idoneità degli elementi della notitia criminis a rendere proficue ulteriori indagini. Restano estranee a quella valutazione le questioni sull’effettiva riconducibilità dei fatti all’indagato, che attengono alla responsabilità penale. Il tribunale può riqualificare giuridicamente il fatto in termini diversi da quelli contestati dal pubblico ministero, purché gli elementi di fatto sottesi alla nuova qualificazione non siano estranei agli atti di indagine: in tal caso si tratta di mera rivalutazione sul piano giuridico, non di immutazione del fatto, e il provvedimento non è illegittimo.
Il Fatto
Il Pubblico Ministero, in data 12 febbraio 2026, aveva convalidato il sequestro probatorio eseguito di iniziativa dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli presso il distaccamento locale dell’aeroporto di Bologna. L’indagata ha impugnato il decreto di convalida davanti al Tribunale di Bologna, che con ordinanza del 27 marzo 2026 ha rigettato l’impugnazione.
Nel provvedimento di sequestro e nel decreto di convalida si ipotizzava il reato di cui all’art. 474 cod. pen., ma il Tribunale ha ricondotto la fattispecie allo schema dell’art. 473, comma 2, cod. pen., relativo alla contraffazione di modelli industriali. La ricorrente ha censurato sia l’attribuzione di una condotta non prevista dalla norma, sia la trasformazione del fatto operata dal tribunale del riesame, deducendo la nullità dell’ordinanza.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara infondato il ricorso e ricostruisce l’ambito del giudizio di riesame. Per costante giurisprudenza di legittimità, il tribunale verifica la sussistenza dell’astratta configurabilità del reato ipotizzato, non la fondatezza dell’accusa, valutando l’idoneità degli elementi fondanti la notitia criminis a rendere proficuo l’espletamento di ulteriori indagini, funzionali all’acquisizione di prove non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene. La Corte richiama sul punto Sez. 6 n. 38910 del 2025, Sez. 3 n. 3465 del 2019 e Sez. 2 n. 25320 del 2016.
Ne deriva che nel giudizio di legittimità del provvedimento impugnato non trovano spazio le questioni sull’effettiva riconducibilità dei fatti all’indagata, tema che attiene alla responsabilità penale e non alla correlazione tra ipotesi accusatoria ed esigenza probatoria sottesa al sequestro. Il ricorso non contesta né l’astratta configurabilità del reato di cui all’art. 473, comma 2, cod. pen. né l’idoneità del sequestro rispetto a tale ipotesi.
Quanto al secondo motivo, la Corte esclude che il Tribunale abbia posto a fondamento della decisione dati di fatto diversi da quelli valorizzati dal Pubblico Ministero o abbia sostituito a questi un’autonoma ricostruzione. L’inquadramento nel paradigma dell’art. 473, comma 2, si fonda sul richiamo a precisi atti di indagine, tra cui la relazione tecnica e il verbale di constatazione e sequestro, che evoca “la trama, l’intreccio ed il modello” delle borse in sequestro quali elementi di corrispondenza con gli analoghi prodotti, richiamando così l’oggetto materiale del reato.
Il Tribunale ha quindi operato una mera riqualificazione giuridica: gli elementi di fatto non sono estranei agli atti di indagine, ma tratti de plano da essi e in particolare dal provvedimento oggetto di riesame. Si tratta di rivalutazione sul piano giuridico, non di immutazione del fatto storico, legittimamente reinterpretato e ricondotto a una diversa norma penale. La Corte richiama Sez. 2 n. 23594 del 2024, che ha giudicato immune da censure la riqualificazione in termini di riciclaggio, in sede di impugnazione cautelare, di un fatto contestato come ricettazione.
Il rigetto comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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