Continuazione esterna in appello solo con motivi nuovi (Cass. pen. Sez. I n. 36584 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di appello, la richiesta di applicazione della continuazione in relazione a un reato giudicato con sentenza di condanna divenuta irrevocabile dopo la scadenza del termine per proporre impugnazione è ammissibile solo se avanzata con i motivi nuovi ai sensi dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., restando ferma la sua proponibilità in sede di esecuzione ex art. 671 cod. proc. pen. La relativa questione può essere introdotta nel giudizio di cognizione solo con modalità tali da consentire al giudice di prenderne conoscenza tempestivamente e in maniera adeguata. Ne consegue l’inammissibilità dell’istanza proposta con mera memoria depositata entro il termine di cinque giorni prima dell’udienza previsto dall’art. 598-bis cod. proc. pen. La manifesta illogicità della motivazione non sussiste in assenza di violazione dei canoni della logica o di carenza di connessione tra premesse e conclusioni.
Il Fatto
La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 27 gennaio 2025, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Rovigo il 31 gennaio 2024 nei confronti dell’imputato per il reato di cui all’art. 75, comma 2, d. lgs. n. 159/2011, per aver violato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, essendo stato trovato dalle forze di polizia in un Comune diverso da quello di residenza.
Avverso il provvedimento l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione sull’elemento soggettivo del reato, violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e violazione di legge per il mancato esame dell’istanza di riconoscimento della continuazione con reati oggetto di altra condanna. Il Procuratore generale ha concluso per l’accoglimento del motivo sulla continuazione e per l’inammissibilità del ricorso per il resto.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, relativo al giudizio di responsabilità, è inammissibile per mancanza di specificità. L’argomento difensivo non è conferente con la motivazione impugnata, che ha ritenuto irrilevante, ai fini della consapevolezza e volontà del fatto, che l’imputato avesse riconosciuto o meno gli operanti in abiti civili. Ciò che rileva, osserva la Corte, è soltanto che l’imputato fosse in grado di rendersi conto di trovarsi in un territorio comunale diverso da quello in cui era obbligato a soggiornare, circostanza non contestata nel ricorso.
Il secondo motivo, dedicato alla causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è infondato. La difesa non riesce a dimostrare una manifesta illogicità nella motivazione impugnata, che ha considerato la durata della violazione un indice della consistenza dell’offesa all’interesse tutelato e della non tenuità della stessa. La Corte richiama il principio per cui il vizio di illogicità manifesta consegue alla violazione di principi della logica formale o dei canoni normativi di valutazione della prova, ovvero a invalidità o scorrettezza dell’argomentazione per carenza di connessione tra premesse e conclusioni (Sez. I n. 53600 del 24.11.2016, dep. 2017, Sanfilippo). In assenza di tali violazioni, l’illogicità non sussiste e non può essere invocata per sovrapporre la valutazione di legittimità a quella di merito.
Il terzo motivo è inammissibile. L’istanza di continuazione esterna era stata introdotta nel giudizio di appello con memoria. La Corte ribadisce l’indirizzo consolidato secondo cui la richiesta di applicazione della continuazione relativa a un reato giudicato con sentenza irrevocabile dopo la scadenza del termine per impugnare è ammissibile solo se avanzata con i motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ferma restando la proponibilità in sede esecutiva ex art. 671 cod. proc. pen. (Sez. I n. 6348 del 14.10.2022, dep. 2023, Cantone; conforme Sez. II n. 7132 dell’11.01.2024, D’Antoni).
La memoria, infatti, non è lo strumento processuale corretto per introdurre tale richiesta di riforma della sentenza di primo grado. L’istanza, in quanto depositata entro il termine di cinque giorni prima dell’udienza previsto per le memorie di replica dall’art. 598-bis cod. proc. pen. e non con i motivi nuovi, era a monte inammissibile nel giudizio di appello, con conseguente inammissibilità del relativo motivo di ricorso. Il ricorso è nel complesso rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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