Revoca aiuti agroambientali e interessi dalla notifica dell’atto di recupero (C.G.A.R.S. n. 290 del 08.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficiario di aiuti agroambientali che non abbia osservato i requisiti di concessione è tenuto alla restituzione integrale delle somme erogate, non potendo opporre la proporzionalità né il diritto di proprietà sancito dalla Carta. L’art. 73 del regolamento CE n. 796/2004 impone però che gli interessi sulle somme indebitamente percepite decorrano dalla data di notificazione dell’obbligo di restituzione e non da quella di percezione degli aiuti. Resta escluso l’errore dell’amministrazione ove il pagamento sia stato erogato in pendenza di contenzioso sull’atto presupposto, difettando una pronuncia definitiva di annullamento. Il recupero delle somme non costituisce procedimento autonomo, ma atto vincolato e consequenziale rispetto all’archiviazione della domanda iniziale, coperta da giudicato.
Il Fatto
Una società agricola aveva presentato nel 2001 domanda di adesione al Piano di Sviluppo Rurale per la misura agroambientale F3. Nel 2005 presentava nuova domanda di impegno iniziale per la misura F1b, che l’Ispettorato provinciale dell’agricoltura archiviava, ritenendo preclusa l’istanza alle aziende con precedente impegno in corso. Il ricorso avverso l’archiviazione era rigettato dal TAR e l’appello dichiarato irricevibile dal C.G.A.R.S.
Con provvedimento del 2012 l’Ispettorato disponeva il recupero di oltre 25.000 euro, oltre interessi, per gli aiuti erogati negli anni 2005, 2007, 2008 e 2009. Il TAR rigettava il ricorso, qualificando il recupero come atto meramente consequenziale all’archiviazione. La società appella deducendo il difetto delle garanzie procedimentali, l’illegittimità della procedura per assenza di responsabilità e l’erronea decorrenza degli interessi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il motivo sulla comunicazione di avvio del procedimento. Richiamando l’art. 10 della legge n. 241/1990, rileva che la comunicazione non è necessaria nei casi di esercizio vincolato del potere per inutilità del contraddittorio. Il recupero si pone come diretta conseguenza dell’archiviazione, rispetto alla quale la partecipazione era stata garantita. Su tale punto si è formato il giudicato, risultando inammissibili le censure sull’ammissibilità del contributo per gli anni successivi.
Il motivo sulla pretesa facoltà di aderire ad altre misure è dichiarato inammissibile per le medesime ragioni. Quanto all’invocato errore dell’amministrazione, la Corte esclude l’applicabilità della norma comunitaria: la liquidazione dei premi era subordinata a quanto statuito in sede cautelare e il pagamento non fu effettuato per errore, non essendovi ancora una pronuncia definitiva sull’efficacia dell’atto di archiviazione.
L’appello è invece fondato sul calcolo degli interessi. Richiamato l’art. 73 del regolamento CE n. 796/2004, il Collegio rileva che gli interessi decorrono dalla data di notificazione all’agricoltore dell’obbligo di restituzione sino al rimborso. Il richiamo alla Corte di giustizia UE, sez. VIII, sentenza 26 maggio 2016, conferma l’obbligo di restituzione integrale degli aiuti in caso di inosservanza dei requisiti, senza che rilevi il principio di proporzionalità o la tutela della proprietà.
Nella specie gli interessi vanno pertanto calcolati dalla notifica dell’atto di recupero del 2012, non dalla percezione degli aiuti. La Corte esclude l’errore dell’amministrazione, ma rileva che non risulta contestata una responsabilità del beneficiario, rispetto alla quale sarebbe stata necessaria specifica motivazione.
Ne consegue l’accoglimento parziale dell’appello, con riforma della sentenza nei limiti della quantificazione degli interessi, il rigetto della domanda risarcitoria subordinata perché generica e la compensazione delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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