Oblazione per condono edilizio e decorrenza della prescrizione del rimborso (C.G.A.R.S. n. 289 del 08.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La somma versata a titolo di oblazione per la concessione edilizia in sanatoria costituisce corrispettivo di diritto pubblico: venuta meno la causa, è detenuta sine titulo e va restituita dall’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 2033 cod. civ.. La determinazione dell’importo definitivo dell’oblazione spetta al Comune, sulla base degli accertamenti svolti sulla domanda di sanatoria, e solo da tale accertamento può emergere il credito del privato. Il diritto al rimborso della parte eccedente non sorge, pertanto, con il diniego di condono, ma con il rilascio dell’attestazione comunale prevista dall’art. 35, ultimo comma, l. n. 47/1985: da quel momento decorre il termine di prescrizione del credito. Unico soggetto passivamente legittimato è l’Agenzia fiscale, che ha ricevuto il versamento, e non il Ministero dell’economia e delle finanze.

Il Fatto

La ricorrente aveva presentato nel 1995 domanda di condono edilizio ai sensi dell’art. 39 l. n. 724/1994, versando a titolo di oblazione una somma complessiva ripartita tra il piano terra e i due piani soprastanti. Il Comune di Milazzo rigettò l’istanza con provvedimento del 1996, impugnato davanti al TAR. In sede di riesame, nel 2004, il Comune precisò che il solo piano terra rientrava tra i casi condonabili, mentre per i piani superiori occorreva una nuova istanza ai sensi della l. n. 326/2003, invitando l’interessata a chiedere il rimborso delle maggiori somme all’Agenzia delle Entrate. Gli immobili soprastanti erano nel frattempo stati ceduti a terzi, che avevano presentato autonoma istanza ex l. n. 326/2003 versando integralmente la relativa oblazione.

Con istanza del 27 marzo 2007, sulla base dell’attestazione comunale del gennaio 2007, la ricorrente chiese il rimborso delle somme versate in eccedenza per i piani non condonabili. Formatosi il silenzio dell’Amministrazione, il TAR Catania respinse il ricorso, riconoscendo la giurisdizione amministrativa e il difetto di legittimazione del Ministero, ma dichiarando prescritto il credito. Da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. conferma anzitutto l’estromissione del Ministero dell’economia e delle finanze, richiamando l’orientamento secondo cui unico soggetto passivamente legittimato è l’Agenzia delle Entrate, che ha ricevuto il versamento e alla quale è stata rivolta la richiesta di restituzione (Cons. St., Sez. II, n. 1084/2021).

Nel merito, il Collegio qualifica l’oblazione come corrispettivo di diritto pubblico connesso al rilascio del titolo edilizio da condonare. Venuta meno la causa del versamento, la somma è trattenuta sine titulo e la restituzione consegue all’art. 2033 cod. civ..

Il nodo centrale è il dies a quo della prescrizione. La Corte condivide l’indirizzo per cui la determinazione dell’importo definitivo dell’oblazione spetta al Comune, sulla base degli accertamenti sulla domanda di sanatoria: solo da tale verifica può emergere il conguaglio dovuto dal privato ovvero il rimborso della parte eccedente. Il privato non è titolare di un diritto di credito finché l’amministrazione non compia gli accertamenti e non ne attesti il risultato. Richiama sul punto Cons. Stato, Sez. IV, n. 4316/2013, oltre a Cons. Stato, Sez. IV, n. 2517/2018 e Sez. VI, n. 339/2016.

Ne discende che il termine non può farsi risalire al rigetto del 1996, ma decorre dall’attestazione del Comune rilasciata in riscontro alla nota del 10 ottobre 2006, e comunque non prima del 2004, quando il Comune chiarì cosa fosse condonabile. Il primo motivo di appello è quindi fondato e assorbe le ulteriori censure.

La sentenza è parzialmente riformata, con conferma dell’estromissione del Ministero e condanna dell’Agenzia appellata alla restituzione dell’indebito. La soccombenza comporta la condanna dell’Agenzia alle spese del doppio grado, liquidate in complessivi euro 4000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con compensazione verso il Ministero estromesso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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