Carenza del periculum in mora se la vincitrice è già stata assunta: rigetto dell’istanza cautelare (TAR Calabria n. 171 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare ex art. 55 cod. proc. amm., l’accertamento del periculum in mora postula la verifica dell’attualità del pregiudizio dedotto dal ricorrente. Ove risulti che la controinteressata vincitrice della procedura concorsuale sia già stata assunta dall’amministrazione, la lesione lamentata non presenta, all’attualità, il carattere della gravità e dell’irreparabilità richiesto per la tutela interinale, atteso che l’eventuale pregiudizio di ordine patrimoniale è suscettibile di ristoro per equivalente in sede di merito. La carenza del periculum, accertata con giudizio prognostico autonomo rispetto al fumus boni iuris, è dirimente ai fini del rigetto dell’istanza, restando impregiudicato lo scrutinio nel merito delle doglianze.
Il Fatto
La ricorrente impugnava la graduatoria definitiva del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di Tecnico di Laboratorio per la Multimedialità indetto dall’Accademia di Belle Arti, nella parte in cui la collocava in posizione non utile, unitamente ai verbali della Commissione giudicatrice relativi alla valutazione delle prove e all’atto di nomina della controinteressata. Con l’istanza incidentale, la ricorrente chiedeva la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, deducendo la fondatezza delle doglianze in rito e nel merito. La controinteressata si costituiva in giudizio per contrastare l’istanza.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto dirimente, in sede cautelare, l’esame della sola sussistenza del periculum in mora, senza necessità di scrutinare il fumus boni iuris. Il Collegio ha rilevato che la stessa ricorrente, nell’istanza cautelare, aveva riferito dell’avvenuta assunzione della controinteressata vincitrice. Tale circostanza, secondo il giudice amministrativo, implica che non sussista, all’attualità, alcun pregiudizio avente i caratteri di gravità ed irreparabilità che legittimi la tutela interinale nelle more del giudizio di merito.
La motivazione si fonda sulla considerazione che l’eventuale lesione derivante dall’esecuzione della graduatoria impugnata si sia già consumata con l’assunzione della vincitrice, con la conseguenza che il danno lamentato ha natura esclusivamente patrimoniale e può essere ristorato per equivalente. Il Tribunale ha pertanto escluso che ricorrano i presupposti per la sospensione cautelare, precisando che l’accertamento della carenza del periculum non preclude la delibazione delle doglianze nel giudizio di merito, che resta impregiudicato.
Sulla base di tali argomentazioni, il Collegio ha rigettato l’istanza cautelare, compensando tra le parti le spese della fase alla luce delle circostanze della controversia.
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Nota della Redazione
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