La commercializzazione di veicoli contraffatti integra riciclaggio e non ricettazione (Cass. pen. Sez. 2 n. 8754 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di riciclaggio e non la meno grave fattispecie di ricettazione la condotta di chi, consapevole della provenienza delittuosa di autovetture contraffatte, le ceda a terzi, compiendo operazioni finalizzate a rendere difficile l’accertamento di tale provenienza. L’attività dissimulatoria posta in essere per conseguire un profitto si estende oltre la mera ricezione del bene e osta alla riqualificazione ai sensi dell’art. 648 cod. pen.. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche non richiede l’assenza di precedenti negativi ma la dimostrazione di elementi positivi di segno favorevole.
Il Fatto
La Corte d’appello di Genova confermava la condanna di due imputati per il reato di concorso in riciclaggio. Si contestava loro di aver compiuto operazioni di contraffazione di due autovetture di provenienza furtiva e di averle successivamente vendute a terzi, contribuendo così a dissimulare la provenienza delittuosa dei veicoli.
Avverso tale sentenza entrambi gli imputati proponevano ricorso per cassazione, deducendo plurimi motivi di doglianza.
La Motivazione della Corte
La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. In relazione al primo ricorrente, il Collegio ha rilevato che il primo motivo era inammissibile in quanto volto a una integrale rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, non consentita in sede di legittimità, il cui compito è limitato alla verifica della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova.
La Corte ha chiarito che il capo di imputazione si riferiva a un’attività di riciclaggio integrata mediante la cessione a terzi delle automobili contraffatte e non attraverso l’alterazione dei loro elementi identificativi. Il coinvolgimento degli imputati nelle operazioni di commercializzazione emergeva in modo incontestato dalle intercettazioni, mentre l’elemento soggettivo risultava provato dalla circostanza che non avevano mai chiarito come avessero ottenuto i veicoli e quale prezzo avessero versato per acquistarli.
Quanto alla richiesta riqualificazione in ricettazione, il Collegio l’ha ritenuta manifestamente infondata: la condotta dissimulatoria si era espressa in attività ulteriori rispetto alla mera ricezione del bene, essendo consistita in operazioni dirette a rendere difficile l’accertamento della provenienza illecita, poste in essere per conseguire un profitto.
Con riferimento al trattamento sanzionatorio, è stato ribadito che le attenuanti generiche non costituiscono un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi, ma richiedono elementi di segno positivo, la cui assenza legittimamente giustifica il diniego. Nel caso di specie la Corte d’appello aveva evidenziato un’organizzazione sofisticata e allarmante, mentre la mancata percezione dei guadagni sperati non era dipesa dalla volontà degli imputati.
Quanto al secondo ricorrente, il Collegio ha rilevato che l’omessa notifica dell’avviso di deposito della sentenza di appello all’imputato integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, sanata dall’esercizio in concreto del diritto di impugnazione. Nel caso di specie, la nomina di un nuovo difensore con conferimento della procura per proporre ricorso manifestava la piena consapevolezza della progressione processuale e l’esercizio del diritto di impugnazione, con conseguente sanatoria del vizio.
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Nota della Redazione
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