Iscrizione all’elenco tecnici competenti in acustica e difetto di giurisdizione del g.a. (TAR Lombardia n. 194 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La controversia relativa all’iscrizione nell’elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le volte in cui l’attività amministrativa sia interamente vincolata. L’iscrizione, infatti, si fonda sul solo accertamento del possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa di riferimento o di quelli equipollenti, senza che residui alcun margine di discrezionalità, neppure di natura tecnica. L’interpretazione delle norme regolanti la materia costituisce attività di applicazione del diritto, non esercizio di potere amministrativo. Solo quando l’iscrizione in un albo professionale implichi valutazioni discrezionali la posizione dell’aspirante assume consistenza di interesse legittimo e la causa va devoluta al giudice amministrativo. La formula “può essere iscritto”, in assenza di ulteriori specificazioni, non è di per sé idonea a fondare l’esistenza di un potere discrezionale.
Il Fatto
La ricorrente impugnava il diniego di iscrizione nell’elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica, adottato ai sensi dell’art. 21, comma 2, del d.lgs. 17 febbraio 2017, n. 42. Il provvedimento negativo era stato emesso dalla Direzione Generale Ambiente e Clima della Regione Lombardia e notificato in data 3 agosto 2023.
La ricorrente chiedeva l’annullamento anche del precedente decreto regionale n. 14026 del 13 novembre 2017, nella parte in cui fosse interpretato nel senso di negare efficacia alle equipollenze previste dal DM (Sanità) 27 luglio 2000 ai fini dell’iscrizione all’ENTECA. La Regione si costituiva in giudizio insistendo per il rigetto del ricorso, in rito e nel merito.
La Motivazione della Corte
Alla camera di consiglio fissata ai sensi dell’art. 72-bis cod. proc. amm., il Presidente sollevava d’ufficio una questione preliminare di difetto di giurisdizione, assegnando alle parti il termine di venti giorni per il deposito di memorie. La questione, ritualmente introdotta, costituisce il fulcro della decisione.
Il Collegio enuncia il criterio di riparto: quando l’iscrizione negli albi professionali implica valutazioni discrezionali a carico dell’amministrazione, la controversia spetta al giudice amministrativo, perché la posizione dell’aspirante assume consistenza di interesse legittimo, come affermato dal TAR Trentino-Alto Adige, Trento, n. 383 del 28.11.2006. A fronte, invece, di un’attività interamente vincolata, la causa va devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.
Nel caso concreto, l’iscrizione avviene sulla base dell’accertamento del possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa, o di quelli ad essi equipollenti. Tale verifica non richiede l’esercizio di alcun potere discrezionale, neppure di natura tecnica, ma soltanto l’interpretazione delle norme regolanti la materia, come accade a fronte dell’applicazione di qualsivoglia disposizione giuridica.
Il Tribunale prende in esame il precedente addotto dalla ricorrente, ossia la sentenza n. 368 del 16.4.2018 del TAR Basilicata, che in una fattispecie analoga aveva affermato la giurisdizione amministrativa. In quella pronuncia si era valorizzato il dato letterale dei commi 1 e 2 dell’art. 22 d.lgs. n. 42/2017, dai quali emerge che il richiedente “può essere iscritto” all’elenco. Da qui la conclusione che l’uso del verbo “potere” rivelasse l’esistenza di valutazioni discrezionali. Il Collegio dissente: ritiene che la locuzione, in assenza di ulteriori specificazioni, non sia di per sé idonea a fondare un potere discrezionale, dovendo l’amministrazione solo accertare la sussistenza dei titoli di studio richiesti, senza contemperare differenti interessi pubblici e privati.
Il Tribunale osserva, inoltre, che la pronuncia del TAR Basilicata, per quanto confermata in secondo grado nel merito, non ha trovato avallo sul punto da parte del Consiglio di Stato, al quale era precluso valutare i profili di giurisdizione, non devolutigli mediante appello. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, appartenendo la controversia al giudice ordinario competente per territorio, presso il quale il processo può essere riproposto, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm. Le spese sono compensate in ragione delle incertezze correlate al riparto di giurisdizione.
Nota della Redazione
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