Silenzio-assenso sul permesso di costruire e potere di autotutela del Comune (TAR Sicilia n. 3545 del 29.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La formazione del silenzio-assenso non presuppone la sussistenza dei requisiti sostanziali per il rilascio del provvedimento favorevole, con la sola esclusione dell’ipotesi in cui l’istanza non corrisponda in alcun modo al modello normativo astratto prefigurato dal legislatore. Una volta decorso il termine procedimentale senza tempestivo diniego, l’amministrazione non può respingere tardivamente l’istanza, residuando in capo ad essa il solo potere di autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. Il provvedimento di diniego adottato dopo il perfezionamento del titolo tacito è pertanto illegittimo e va annullato. La richiesta di integrazione documentale, ove priva di contenuto provvedimentale, non è autonomamente impugnabile.
Il Fatto
Il ricorrente ha presentato in data 7 giugno 2023 istanza di permesso di costruire al Comune di Paternò per la sopraelevazione di una costruzione al piano terra, finalizzata alla realizzazione di un sottotetto abitabile. L’amministrazione ha richiesto un’integrazione documentale in data 6 dicembre 2023, poi ha comunicato i motivi ostativi e infine ha respinto l’istanza con provvedimento n. 0013471 del 12 aprile 2024.
Il ricorrente ha impugnato il silenzio del Comune, assumendo l’avvenuta formazione del silenzio-assenso ex art. 20 del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 2, comma 8-bis, della legge n. 241/1990, chiedendo altresì il risarcimento del danno da ritardo. Con motivi aggiunti ha gravato il diniego espresso e, ove occorrente, il regolamento comunale sulla cessione di cubatura. Il Comune ha eccepito la mancanza dei presupposti sostanziali del titolo e la genericità delle censure.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua la questione nella possibilità che il silenzio-assenso si perfezioni anche quando l’istanza non sia conforme alla disciplina sostanziale. Rileva un orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui la formazione del titolo tacito non dipende dalla sussistenza dei requisiti di legge, salvo che la domanda non corrisponda affatto al modello normativo astratto. Richiama, tra le altre, Consiglio di Stato, VI, n. 2459 del 2023, n. 10383 del 2023 e C.G.A.R.S. n. 172 del 2024, oltre a TAR Catania, I, n. 3220 del 2022.
La Sezione aderisce a tale indirizzo, prendendo le distanze dalle pronunce di segno contrario (Consiglio di Stato, IV, n. 8943 del 2022; V, n. 8498 e n. 8499 del 2022; VI, n. 5146 e n. 4444 del 2022). Il percorso argomentativo valorizza l’esigenza di certezza dei rapporti giuridici: subordinare l’efficacia del silenzio alla conformità sostanziale sottrarrebbe i titoli taciti alla disciplina dell’annullabilità in assenza di espressa previsione legislativa.
La Corte osserva che convertire i requisiti di validità in elementi costitutivi del perfezionamento vanificherebbe le finalità di semplificazione dell’istituto e contrasterebbe con i principi di collaborazione e buona fede e di tutela del legittimo affidamento, richiamati dall’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990. L’art. 2, comma 8-bis, della medesima legge conferma che, decorso il termine, all’amministrazione residua il solo potere di autotutela. Ne deriva che, al di fuori delle ipotesi escluse dall’art. 20, comma 4, non ricorrenti nella specie, il silenzio si perfeziona.
Nella fattispecie il diniego, la comunicazione dei motivi ostativi e la richiesta di integrazione sono intervenuti quando il provvedimento tacito era già formato. Il ricorso introduttivo è pertanto rigettato quanto all’impugnazione del silenzio e alla domanda risarcitoria, non essendovi alcun ritardo; la richiesta di integrazione è inammissibile per difetto di contenuto provvedimentale. I motivi aggiunti sono invece accolti: il diniego è annullato perché l’amministrazione avrebbe dovuto agire in autotutela. Inammissibile per carenza di interesse l’impugnazione del regolamento. Spese compensate per la soccombenza reciproca e le oscillazioni giurisprudenziali.
Nota della Redazione
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