La revoca dell’assessore comunale è atto di alta amministrazione sindacabile (TAR Lazio n. 857 del 21.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’atto di revoca dell’assessore comunale, al pari dell’atto di nomina, è atto di alta amministrazione e non atto politico. Esso è espressione di una potestas vincolata nel fine, soggetta al principio di legalità e all’obbligo di motivazione ex art. 3 della legge n. 241/1990. Il sindacato giurisdizionale è ammesso, sia pure entro limiti più ristretti di quelli propri degli atti amministrativi ordinari, per i vizi di eccesso di potere nelle figure sintomatiche dell’illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza e sviamento dalla funzione. La convalida ex art. 21-nonies, comma 2, della legge n. 241/1990 sana i vizi formali e procedimentali, ma non il vizio sostanziale della funzione: se l’illegittimità attiene al contenuto dell’atto, l’atto va annullato.
Il Fatto
Il ricorrente era stato nominato assessore e vice sindaco di un comune. Il sindaco, con decreto n. 29 del 28 agosto 2024, ne aveva revocato la nomina richiamando generiche esigenze di riequilibrio politico della maggioranza. Il giorno successivo la Giunta, nella nuova composizione e senza coinvolgimento del curatore speciale nominato dal giudice civile, deliberava la rinuncia agli atti di un giudizio risarcitorio pendente proprio contro il sindaco.
Il ricorrente impugnava la revoca davanti al TAR Lazio, deducendo la natura di atto di alta amministrazione e la carenza di motivazione, e chiedeva il risarcimento dei danni. In corso di causa il sindaco adottava il decreto n. 32 del 12 settembre 2024, di convalida della revoca, ampliandone la motivazione: avverso tale atto il ricorrente proponeva motivi aggiunti. Costituitisi il comune e il controinteressato, la causa passava in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la distinzione tra atto politico e atto di alta amministrazione. Il primo si connota per la provenienza da un organo costituzionale e per la libertà del fine, ed è insindacabile. Il secondo esprime il primo momento attuativo dell’indirizzo politico a livello amministrativo, è vincolato nel fine e resta soggetto al regime degli atti amministrativi, con un controllo circoscritto alla rilevazione di manifeste illogicità formali e procedurali (Cons. St., V, n. 4502 del 2011; Cons. St., V, n. 583 del 2023).
Su questa base il TAR ritiene fondato il ricorso principale. La revoca è motivata solo con il richiamo a esigenze di riequilibrio delle aree politiche della maggioranza, senza indicazione delle ragioni concrete della rottura del rapporto fiduciario. A ciò si aggiunge il vizio di arbitrarietà e irragionevolezza: la revoca precede di un giorno la delibera di rinuncia, adottata con il voto del nuovo vice sindaco e senza il curatore speciale, in un contesto di conflitto di interessi del sindaco già accertato dal giudice civile.
Il Collegio esamina poi la convalida, qualificandola come fattispecie complessa a efficacia retroattiva (Cons. St., VI, n. 3385 del 2021). Il discrimine è tra vizi formali, emendabili, e vizi sostanziali, non emendabili: se l’inadeguatezza della motivazione riflette contraddittorietà, sviamento o difetto dei presupposti, il difetto giustificativo non può essere sanato. La convalida, oltre a contraddire il primo apparato motivazionale, interviene su un vizio sostanziale della funzione e risulta perciò illegittima.
Il TAR annulla i decreti n. 29 e n. 32 e gli atti conseguenti, con obbligo di reintegra nella carica. Dichiara improcedibile l’impugnazione della delibera di Giunta n. 80, essendo sopravvenuta la sentenza del giudice civile che ha declinato la giurisdizione in favore della Corte dei Conti. Accoglie la domanda risarcitoria, ravvisando la colpa dell’amministrazione, e liquida equitativamente il danno patrimoniale e non patrimoniale in € 4.000, oltre interessi e rivalutazione.
Nota della Redazione
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