Liquidazione delle spese e divieto di importi sotto i minimi tariffari (Cons. Stato n. 8182 del 21.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La quantificazione delle spese processuali è espressione di un potere discrezionale del giudice, ma incontra il limite delle soglie minime fissate dai valori parametrici: la liquidazione non può scendere sotto il minimo tabellare ridotto nei termini di legge, né assumere carattere simbolico e lesivo del decoro professionale. Il carattere seriale del contenzioso e la non elevata complessità giustificano una riduzione del compenso entro i limiti parametrici, non il superamento al ribasso degli stessi. La motivazione sul quantum è sindacabile solo per difetto assoluto o apparente, non per mera opinabilità della valutazione discrezionale. Il giudice di appello che riformi il capo sulle spese liquida il secondo grado avendo riguardo al solo valore della statuizione impugnata.
Il Fatto
L’appellante aveva ottenuto dal giudice del lavoro l’accertamento del diritto all’attribuzione della carta elettronica per la formazione prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, con accredito dell’importo di € 2.000,00. Proponeva quindi ricorso al TAR Piemonte per l’esecuzione del giudicato.
Il TAR, accogliendo la domanda, liquidava le spese in € 500,00, richiamando il carattere seriale e il non elevato livello di complessità della causa. L’appellante impugna la sola statuizione sulle spese, deducendo la violazione dei parametri tariffari minimi e il difetto assoluto di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama anzitutto i propri precedenti su casi analoghi, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a., e ricorda che il giudice amministrativo è tenuto a motivare la decisione sulle spese solo quando intenda discostarsi dalla regola della soccombenza (Cons. Stato, sez. V, n. 5947 del 2024). La quantificazione resta espressione di potere discrezionale, ma è fatto salvo l’obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale (Cass. civ., sez. II, n. 34842 del 2023).
Sul piano parametrico, la Corte valorizza il parere della sezione consultiva n. 2703 del 27 dicembre 2017, reso sullo schema di modifica del d.m. n. 55 del 2014. Da quel parere emerge che le modifiche miravano a superare l’incertezza derivante dalla possibilità di liquidare il compenso senza alcun riferimento numerico minimo, limitando il perimetro della discrezionalità mediante soglie minime percentuali di riduzione non superabili.
Alla luce di tali coordinate, la liquidazione operata dal primo giudice è ritenuta non corretta, perché si colloca al di sotto dei valori tariffari per lo scaglione da € 1.101 a € 5.200, anche tenendo conto della riduzione dell’art. 4, comma 4 del decreto.
Il Collegio corregge però anche la lettura dell’appellante sul versante motivazionale. L’assenza di difese dell’amministrazione ha inciso sull’attività della difesa della ricorrente nella fase decisionale, limitata alla presenza in camera di consiglio. La motivazione del TAR, riferita a un contenzioso seriale e privo di profili di complessità, non è quindi apodittica: la censura sul difetto assoluto di motivazione non è accolta. L’appello è pertanto fondato solo nel quantum, con rideterminazione delle spese del primo grado in € 800,00, oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari.
Quanto al secondo grado, poiché il valore della controversia è circoscritto alle sole spese del primo grado, le spese di appello sono liquidate in € 300,00, oltre accessori, con rifusione del contributo unificato.
Nota della Redazione
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