Revoca autorizzazione AEO illegittima se fondata su mere valutazioni di opportunità (TAR Liguria n. 751 del 07.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revoca di una decisione doganale favorevole, ai sensi dell’art. 28, comma 1, del Regolamento UE n. 952/2013, può fondarsi esclusivamente sull’impossibilità, originaria o sopravvenuta, di soddisfare una o più condizioni previste per la sua adozione, ovvero su richiesta del destinatario; non è ammessa sulla base della rivalutazione degli interessi coinvolti. Il trasferimento delle merci AEO presso un luogo approvato diverso dall’ufficio doganale non costituisce un diritto indefettibilmente discendente dallo status AEO, ma l’esito di un’autonoma valutazione dell’Amministrazione, come si desume dall’uso del verbo “potere” nell’art. 24, comma 4, del Regolamento delegato UE n. 2446/2015. Il diniego di voltura del titolo autorizzativo fondato sull’intervenuta revoca del titolo medesimo è viziato per illegittimità derivata.
Il Fatto
Una società operante nel porto della Spezia, qualificata operatore economico autorizzato, era stata autorizzata a trasferire le merci sdoganate da assoggettare a verifica fisica presso un luogo approvato sito nell’area retroportuale, raggiungibile tramite un c.d. corridoio ispettivo. Con provvedimento comunicato nel luglio 2023, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha revocato l’autorizzazione, ritenendo opportuno concentrare le verifiche presso il centro unico servizi attivato nella medesima area e gestito da un soggetto privato scelto mediante gara, per evitare una parcellizzazione dei controlli.
La società ha impugnato la revoca, deducendo tra l’altro la violazione dell’art. 24 del Regolamento UE n. 2446/2015 e l’insussistenza dei presupposti della revoca. Nelle more, una seconda società, anch’essa AEO, ha chiesto analogo titolo anche a titolo di voltura; l’istanza è stata respinta con motivazione che riproduce quella della revoca. Entrambi i ricorsi sono stati riuniti e decisi all’udienza del 18 settembre 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la censura secondo cui lo svolgimento dei controlli presso i siti dell’AEO costituirebbe un vero e proprio diritto connesso allo status, e non l’esito dell’esercizio del potere autorizzativo. La tesi è respinta sul dato letterale: l’art. 24, comma 1, impone l’esecuzione prioritaria dei controlli sulle spedizioni dichiarate da un AEO; il comma 4 prevede che, su richiesta dell’AEO, i controlli possono svolgersi in un luogo diverso. L’uso del verbo servile esclude che il trasferimento tramite corridoio ispettivo sia un vantaggio indefettibile, configurandosi invece come esito di un’autonoma valutazione amministrativa.
Passando ai presupposti della revoca, il Tribunale rileva che, in assenza di specifiche disposizioni nazionali complementari, la materia è disciplinata dal solo codice doganale dell’Unione. L’art. 28, comma 1, stabilisce che la decisione favorevole è revocata o modificata se non erano o non sono più soddisfatte le condizioni previste per la sua adozione, oppure su richiesta del destinatario. Il tenore della norma dimostra che, secondo la disciplina speciale di fonte europea, il ritiro non può fondarsi sulla rivalutazione degli interessi coinvolti.
Il lemma “condizioni” va riferito ai presupposti del rilascio: il possesso della qualifica AEO e l’approvazione di un luogo diverso dall’ufficio doganale ai fini della presentazione della merce. Nel caso concreto la permanenza di tali presupposti è incontestata; pertanto non vi era spazio per una revoca fondata su valutazioni di mera opportunità, quali la razionalizzazione delle attività di verifica.
Il ricorso avverso la revoca è quindi accolto, con assorbimento degli ulteriori motivi. Il diniego di voltura, giustificato esclusivamente con riferimento all’intervenuta revoca, è viziato per illegittimità derivata: anche il secondo ricorso è fondato e va accolto. La novità delle questioni giustifica la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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