Ordinanza contingibile e urgente del sindaco: necessari pericolo imminente e istruttoria concreta (TAR Liguria n. 752 del 07.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza contingibile e urgente adottata dal sindaco quale ufficiale del Governo ai sensi dell’art. 54, comma 4, t.u. enti locali presuppone un pericolo irreparabile e imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento. Il relativo potere non può essere esercitato per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti, né in assenza di un’urgenza intesa come assoluta necessità di un intervento non rinviabile. Il preventivo accertamento delle condizioni concrete deve fondarsi su prove empiriche e non su mere presunzioni. Il richiamo congiunto dell’art. 50 e dell’art. 54 del medesimo testo unico non configura un provvedimento plurimotivato, ma non inficia l’atto quando le esigenze di tutela della pubblica incolumità evidenzino l’esercizio del potere eccezionale. La mera esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione non integra acquiescenza.

Il Fatto

Con ordinanza n. 1 del 26 febbraio 2024 il Sindaco di un Comune ligure ingiungeva alla Provincia di porre in essere, entro trenta giorni dalla notifica, tutti gli accorgimenti tecnici e operativi per assicurare la regimazione e il corretto convogliamento delle acque meteoriche lungo due strade provinciali ricadenti nel territorio comunale. A fondamento dell’atto si assumeva che la mancata pulizia di cunette, attraversamenti e pozzetti, nonché lo sfalcio dei cigli, determinassero un serio pregiudizio per la circolazione e gravi pericoli per la pubblica incolumità, soprattutto in occasione di eventi meteorologici intensi.

La Provincia impugnava l’ordinanza davanti al TAR, deducendo la carenza dei presupposti, il difetto di istruttoria e di motivazione, nonché l’illegittimità del richiamo congiunto di due disposizioni attributive del potere. Il Comune eccepiva l’inammissibilità per asserita acquiescenza, avendo la Provincia avviato l’esecuzione dei lavori ingiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio disattende l’eccezione preliminare. L’acquiescenza si configura solo in presenza di un comportamento che esprima, in modo chiaro e inequivoco, una volontà incompatibile con l’intenzione di contestare il provvedimento, secondo il richiamato Cons. Stato, sez. IV, 21 novembre 2022, n. 10254. La mera esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione, come la pulizia delle cunette e lo sfalcio dell’erba, rientra nei compiti istituzionali dell’Ente e non può comportare decadenza. Il contrario condurrebbe a un risultato paradossale, imponendo alla Provincia di omettere ogni intervento e di alimentare proprio la situazione di pericolo che il Comune intendeva scongiurare.

Nel merito, il TAR ricostruisce il quadro normativo. L’art. 50, comma 5, t.u. enti locali attribuisce al sindaco un potere ordinatorio per emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale e per l’urgente necessità di superare gravi situazioni di incuria o degrado. L’art. 54, comma 4 consente al sindaco, quale ufficiale del Governo, di adottare provvedimenti anche contingibili e urgenti per prevenire ed eliminare gravi pericoli per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Il richiamo congiunto delle due disposizioni non dà luogo a un provvedimento plurimotivato, configurabile solo quando l’atto si fondi su autonome ragioni. Ciò non inficia tuttavia l’ordinanza, poiché il chiaro riferimento alla tutela della pubblica incolumità dimostra l’esercizio del potere di cui all’art. 54, comma 4.

Il primo motivo è accolto. I presupposti dell’ordinanza contingibile e urgente risiedono in un pericolo irreparabile e imminente, non altrimenti fronteggiabile, e richiedono un accertamento concreto fondato su prove empiriche, non su mere presunzioni, come ribadito da Cons. Stato, sez. V, 5 gennaio 2024, n. 190. Tali elementi mancano nella motivazione dell’atto: il pericolo è solo apoditticamente affermato, con generici riferimenti alle criticità in caso di precipitazioni intense. La relazione dell’Ufficio lavori pubblici richiamata non descrive alcuna situazione eccezionale e imprevista, ma solo una carente manutenzione foriera di possibili problemi alla viabilità.

L’omessa menzione di accadimenti specifici conferma che l’iniziativa sindacale non era protesa a fronteggiare pericoli imminenti, ma solo a sollecitare un intervento di pulizia e sfalcio privo di carattere eccezionale. Il ricorso è pertanto accolto e l’ordinanza annullata, con compensazione delle spese in ragione della natura degli interessi coinvolti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *