Ordine di demolizione, atto vincolato e onere di prova sull’epoca del manufatto (TAR Lazio n. 208 del 13.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di un’opera edilizia abusiva costituisce atto vincolato, per la cui adozione non è necessaria una valutazione specifica delle ragioni di interesse pubblico, né la comparazione di queste con gli interessi privati coinvolti, non essendo configurabile un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto illecita. L’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento non inficia il provvedimento repressivo, atto dovuto, ove il privato non dimostri che la partecipazione avrebbe determinato una diversa conclusione. In materia urbanistica grava sul privato l’onere della prova dell’epoca di ultimazione dell’opera, in quanto unico soggetto nella disponibilità di documenti e elementi probatori. Il vincolo di inedificabilità assoluta della fascia di rispetto stradale opera indipendentemente dalle caratteristiche dell’opera e dall’accertamento in concreto dei rischi per la circolazione.
Il Fatto
Il ricorrente, in qualità di erede del genitore deceduto, è comproprietario di un immobile sito in un comune della provincia di Frosinone, costituito da un’abitazione principale e da tre manufatti adibiti a deposito e una tettoia. All’esito di un sopralluogo dell’ufficio tecnico e della polizia municipale, il Comune ha ingiunto la demolizione delle opere accessorie, ritenute realizzate in violazione degli artt. 36 e 94 d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 146 d.lgs. n. 142/2004.
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza deducendo la mancata comunicazione di avvio del procedimento, la violazione dell’affidamento per il lungo tempo decorso dall’edificazione, la natura pertinenziale delle opere, l’ultimazione anteriore al 1° settembre 1967 e l’introduzione successiva del vincolo paesaggistico. Il Comune non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta il ricorso. Sul primo motivo, l’omissione dell’avviso di avvio del procedimento non è invalidante, stante il carattere di atto dovuto degli atti repressivi di illeciti edilizi e l’applicabilità dell’art. 21-octies l. n. 241/1990; il ricorrente non ha inoltre dimostrato che la partecipazione avrebbe condotto a esito diverso.
Quanto al secondo mezzo, la motivazione dell’ordine è congrua nella sola indicazione degli abusi, presupposto necessario e sufficiente. La sanzione ripristinatoria è atto vincolato: non richiede valutazione specifica dell’interesse pubblico né comparazione con l’interesse privato, non essendo ammissibile alcun affidamento alla conservazione dell’abuso. Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa sul punto, tra cui le pronunce del Consiglio di Stato del 2024 e del 2019.
Sul terzo motivo, il Tribunale ribadisce che incombe sul privato l’onere della prova circa l’epoca di realizzazione, essendo l’unico soggetto nella disponibilità dei documenti. Il ricorrente si è limitato ad affermare in modo generico e indimostrato che le strutture risalirebbero a periodo anteriore al 1° settembre 1967, data di entrata in vigore della l. n. 765/1967, senza comprovarlo.
Quanto al vincolo, il Collegio rileva che la fascia di rispetto della via Casilina non deriva dal PTPR del 2007 invocato dal ricorrente, ma risale al d.m. 1° aprile 1968 n. 1404, adottato in attuazione dell’art. 19 l. n. 765/1967, che ha introdotto l’art. 41-septies l. n. 1150/1942. In difetto di prova sull’epoca di realizzazione, le opere restano assoggettate al vincolo stradale, che configura inedificabilità assoluta indipendentemente dalle caratteristiche dell’opera e dall’accertamento concreto dei rischi per la circolazione.
Il ricorso è pertanto respinto. Nessuna statuizione sulle spese, stante la mancata costituzione dell’amministrazione risultata vittoriosa.
Nota della Redazione
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