Revoca dell’autorizzazione per impianto di telefonia e obbligo di motivazione rafforzata (TAR Calabria n. 277 del 07.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca in autotutela di un titolo autorizzatorio all’installazione di infrastrutture di telefonia mobile esige una motivazione rafforzata, che espliciti la consistenza e l’intensità dell’interesse pubblico perseguito e la prevalenza di questo sull’interesse del privato. La comunicazione di avvio del procedimento deve indicare tutte le ragioni di fatto e di diritto già esistenti e conosciute dall’amministrazione, restando ammessa l’integrazione motivazionale solo per circostanze emerse nel contraddittorio. Il mero richiamo a una sopravvenienza normativa non integra, di per sé, la rivalutazione dell’interesse pubblico richiesta dall’art. 21-quinquies l. n. 241/1990, né consente di aggirare il principio tempus regit actum. Il vizio della comunicazione di avvio assume rilievo sostanziale quando l’istante dimostri le argomentazioni che avrebbe speso in fase partecipativa e queste avrebbero potuto condurre a un diverso esito.
Il Fatto
Nel 2021 due società operatrici di telefonia presentavano al Comune istanza ex art. 87 d.lgs. n. 259/2003 per realizzare una stazione radio base su un terreno identificato al catasto. Il Comune negava l’autorizzazione con provvedimento del gennaio 2022. Il diniego veniva annullato dal TAR con sentenza del dicembre 2022, che ravvisava il perfezionamento del silenzio assenso; la decisione era confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 10298 del 29 novembre 2023.
Con nota del febbraio 2024 il Comune avviava il procedimento di revoca in autotutela e, con provvedimento dell’8 marzo 2024, ritirava il titolo ai sensi dell’art. 21-quinquies l. n. 241/1990. Le società impugnavano la revoca e gli atti presupposti davanti al TAR, che riuniva i ricorsi e li accoglieva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui la revoca deve essere preceduta da un confronto procedimentale effettivo, in ossequio ai principi di buona fede, lealtà, imparzialità e proporzionalità. La comunicazione di avvio deve quindi recare le ragioni di fatto e di diritto già note all’amministrazione, non potendosi ammettere che il provvedimento finale introduca per la prima volta circostanze preesistenti.
Nel caso concreto l’avvio del procedimento si fondava su due sole sopravvenienze normative, mentre il provvedimento conclusivo aggiungeva ulteriori ragioni di fatto: la mancata realizzazione delle opere, il contrasto con gli artt. 6 e 8 del Regolamento comunale n. 38/2021, la presenza di persone con patologie nelle vicinanze e la prossimità a un sito vincolato. Tali circostanze erano già conosciute dal Comune e in parte emerse nel precedente giudizio, ma non erano state indicate nella comunicazione di avvio, impedendo alle ricorrenti di presentare osservazioni. Il vizio ha efficacia sostanziale, trattandosi di potere discrezionale e di argomentazioni idonee a incidere sull’esito.
Quanto alla motivazione, il Collegio rileva l’illegittimità del richiamo alla legge regionale n. 44/2023, non essendo indicato in che misura la sola entrata in vigore della nuova disciplina integri una rivalutazione dell’interesse pubblico. Rispetto al Regolamento comunale, una sopravvenienza normativa può fondare la revoca solo se la motivazione non si esaurisca nel contrasto con la nuova normativa, altrimenti risultando aggirato il principio tempus regit actum: ciò assume particolare rilievo quando l’autorità che revoca è la stessa che ha emanato l’atto normativo.
La doglianza sulle patologie dei residenti è accolta per genericità: manca ogni riferimento a situazioni specifiche e documentate e non si spiega il nesso causale con i campi elettromagnetici, tanto più che l’A.R.P.A. aveva assentato l’impianto. Analogamente vaga è la motivazione sul vincolo archeologico: non si indica il sito né cosa significhi “vicinanza”; l’art. 25 d.lgs. n. 50/2016 non è pertinente, perché le stazioni radio base non rientrano tra le opere soggette a quel codice e il vincolo preesisteva all’autorizzazione.
Il Collegio richiama infine la sentenza del Consiglio di Stato n. 10298/2023 sulla qualificazione delle infrastrutture come opere di pubblica utilità, e rileva che l’indicazione di siti alternativi non è stata motivata dal Comune in ordine alla garanzia di copertura. I ricorsi sono quindi accolti, con assorbimento dei restanti motivi e condanna alle spese.
Nota della Redazione
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