Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso sul silenzio (TAR Lombardia n. 1828 del 17.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il silenzio dell’amministrazione, il sopravvenuto rilascio del provvedimento richiesto nel corso del giudizio determina la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, venendo meno la ragione della decisione nel merito. La qualificazione dell’istanza di parte come rinuncia non vincola il giudice, che procede alla declaratoria di improcedibilità in base all’assetto degli interessi concretamente sopravvenuto. È inammissibile la richiesta di rivalutazione del diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata dopo il trattenimento della causa in decisione, non essendo più consentito l’esercizio di facoltà processuali in quella fase. Le spese possono essere compensate in ragione del complessivo andamento della controversia.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Milano sulla domanda di emersione presentata in suo favore il 10 agosto 2020, chiedendo la declaratoria di illegittimità dell’inerzia dell’amministrazione. Il procedimento di regolarizzazione non era stato concluso neppure dopo l’integrazione istruttoria richiesta il 14 aprile 2022 e riscontrata dalle parti istanti.

Il Ministero dell’Interno si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. Con l’ordinanza n. 544/2023 la domanda cautelare è stata respinta; con l’ordinanza n. 2176/2023 sono stati disposti incombenti istruttori. Nel corso del giudizio la ricorrente ha ritirato il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, rappresentando la sopravvenuta carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende le mosse dalla segnalazione della difesa della ricorrente, che ha evidenziato l’intervenuta improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, avendo la ricorrente ritirato nel mese di aprile 2024 il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

Il Tribunale precisa che l’istanza di parte risulta irritualmente qualificata come rinuncia al ricorso. Ciò nondimeno, la qualificazione data dalla difesa non vincola il giudice: rileva l’assetto sostanziale degli interessi che si è determinato nel corso del giudizio. Essendo stato rilasciato il titolo richiesto, nessuna ulteriore ragione residua per una decisione nel merito.

Il Collegio dichiara quindi l’improcedibilità del ricorso indicato in epigrafe. Sotto il profilo delle spese, avuto riguardo al complessivo andamento della controversia, le stesse sono compensate tra le parti.

Una ulteriore questione viene affrontata con riferimento alla richiesta di rivalutazione del diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, depositata dalla difesa della ricorrente il 14 giugno 2024. Il Tribunale la ritiene inammissibile, perché posteriore alla data di trattenimento in decisione della controversia: una volta trattenuta la causa in decisione, non è più consentito l’esercizio di facoltà processuali ulteriori.

Il dispositivo dichiara l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, con spese compensate, e ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa. Il Collegio dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *