Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per il pagamento delle spese (TAR Calabria n. 1248 del 03.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato l’inadempimento dell’amministrazione al giudicato, ordina l’esecuzione del titolo nel termine fissato e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. Il commissario provvede non solo al pagamento delle somme oggetto del giudicato, ma anche alla refusione delle spese del giudizio di ottemperanza, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, anche esecutive, e per ragioni di economia processuale. Tale soluzione evita la necessità di un secondo giudizio di ottemperanza in caso di ulteriore inerzia e assicura la completa attuazione del dictum in un’unica battuta.
Il Fatto
I ricorrenti agiscono con ricorso ex artt. 112 e ss. cod. proc. amm. per ottenere l’esecuzione, da parte del Ministero della Giustizia, del decreto emesso dalla Corte di Appello di Catanzaro, con il quale era stata disposta la condanna al pagamento di una somma per ciascuno, oltre interessi legali e spese. Il titolo era stato notificato in formula esecutiva e non era stato spontaneamente eseguito.
I ricorrenti chiedono altresì la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento. L’amministrazione intimata, ritualmente notificata, non si costituisce in giudizio. La causa viene trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 10 luglio 2024.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rileva in primo luogo che il decreto azionato è assistito da autorità di cosa giudicata, come da certificazione in atti. Accerta poi che i ricorrenti hanno inviato all’amministrazione la richiesta di pagamento di cui all’art. 5-sexies l. 24 marzo 2001, n. 89, e che dalla presentazione dell’istanza sono decorsi i sei mesi previsti dalla norma.
L’amministrazione, dal canto suo, non ha fornito la prova, su di essa gravante, di aver dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale, pur ritualmente notificato. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm.
Il giudice dichiara quindi l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli interessi e delle spese ulteriori, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di inutile decorso del termine nomina sin d’ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, che provvederà, senza compensi ai sensi del comma 8 dell’art. 5-sexies l. n. 89 del 2001, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio.
Sulle spese del giudizio, liquidate secondo i parametri del d.m. n. 55 del 2014 per l’esecuzione mobiliare, richiamata sul punto Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247, il Tribunale estende l’operato del commissario anche alla loro refusione. Il collegio argomenta che il codice di rito tace sulle modalità di corresponsione delle spese liquidate nelle sentenze di ottemperanza e che deve quindi trovare applicazione il principio di pienezza e concentrazione delle tutele, anche esecutive. Ragioni di economia processuale impongono di evitare, in caso di ulteriore inerzia, un secondo giudizio di ottemperanza. La completa attuazione del dictum, anche in punto di spese, consente inoltre la definizione integrale della res contenziosa in un’unica battuta, in coerenza con il principio del buon andamento.
Il collegio richiama infine l’analogia con il procedimento di espropriazione forzata, che condivide le finalità del giudizio di ottemperanza per crediti riconosciuti dal giudice civile: l’art. 95 cod. proc. civ. pone le spese a carico del debitore e l’art. 510 cod. proc. civ. ne prevede la soddisfazione con la distribuzione del ricavato, in prededuzione.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 95 c.p.c. – Spese del processo di esecuzione
- Art. 510 c.p.c. – Distribuzione della somma ricavata