Scarico di reflui urbani non depurati e ordinanza sindacale contingibile e urgente (TAR Sicilia n. 2079 del 02.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La nota con cui l’ARPA comunica gli esiti del controllo sugli scarichi e gli obblighi discendenti dalla normativa applicabile è priva di contenuto provvedimentale e, pertanto, non è autonomamente impugnabile per carenza di interesse. L’ordine di far cessare lo scarico di acque reflue urbane non depurate su corpo idrico superficiale non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, escluso dall’art. 185, comma 2, lett. a), dovendosi applicare la parte III del medesimo decreto. L’ordinanza sindacale che impone la cessazione del fenomeno resta tuttavia legittima quale espressione dei poteri contingibili e urgenti di cui agli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000, sussistendo i presupposti di contingibilità e urgenza e non essendo richiesta una puntuale ripartizione degli oneri tra i soggetti obbligati. La legittimazione a provvedere spetta all’ente di governo dell’ambito, e non al gestore del servizio, in ragione delle funzioni di ricognizione delle infrastrutture e di programmazione degli interventi.

Il Fatto

A seguito di un controllo eseguito il 6 febbraio 2023 presso un punto di scarico di acque reflue in agro di Villarosa, l’ARPA Sicilia accertava che il campione prelevato proveniva da uno scarico di acque reflue urbane non depurate e che erano superati i limiti della Tab. 3, Allegato 5, del d.lgs. n. 152/2006 per più parametri. Con nota del 21 marzo 2023 l’Agenzia comunicava gli esiti all’Assemblea Territoriale Idrica di Enna e alla società concessionaria, ordinando di attuare le misure necessarie a far cessare la fuoriuscita del refluo ai sensi dell’art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006.

Su sollecitazione dell’ARPA, il Sindaco di Villarosa adottava l’ordinanza del 24 marzo 2023, ingiungendo agli stessi soggetti di porre in essere le misure entro trenta giorni, con esecuzione in danno in caso di inerzia. L’A.T.I. di Enna impugnava entrambi gli atti davanti al TAR, deducendo l’inattuabilità dell’ordine per carenza di risorse, l’impossibilità di rispettare il termine e l’esclusiva competenza del gestore del servizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara anzitutto il difetto di legittimazione passiva dell’Assessorato regionale, non essendo stati impugnati atti da questo adottati. Nel merito, ritiene la nota ARPA priva di contenuto provvedimentale: si tratta di una mera comunicazione degli esiti del controllo e degli obblighi discendenti, che rinvia agli enti competenti l’adozione dei conseguenti provvedimenti. Il ricorso è quindi inammissibile per carenza di interesse in questa parte, in linea con un precedente dello stesso TAR.

Quanto all’ordinanza sindacale, il Tribunale accoglie il motivo relativo all’inapplicabilità dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006. La vicenda concerne lo scarico di reflui urbani su corpo idrico superficiale e ricade nella parte III del decreto; l’art. 185, comma 2, lett. a), esclude le acque di scarico dall’ambito della parte IV, e l’art. 127 riconduce alla disciplina dei rifiuti soltanto i fanghi prodotti all’esito del trattamento. L’ordinanza è dunque illegittima nella parte in cui risulta adottata sulla base dell’art. 192.

Tale rilievo non ne determina tuttavia l’annullamento. Il Sindaco ha agito anche nell’esercizio dei poteri contingibili e urgenti degli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000, per impedire la fuoriuscita di refluo potenzialmente nocivo per l’igiene e l’incolumità pubblica. Richiamando un indirizzo del Consiglio di Stato, il Collegio ribadisce che tali ordinanze postulano l’impossibilità o l’inutilità del ricorso agli strumenti ordinari e la necessità di fronteggiare un pericolo concreto o potenziale. La ricorrente non contesta lo stato di pericolo né gli altri presupposti, ma solo l’inesigibilità degli adempimenti e il proprio difetto di legittimazione.

Sulla carenza di risorse, il Tribunale rileva la contraddittorietà dell’assunto: la ricorrente esclude un proprio impegno economico ma ipotizza che il Comune disponga l’intervento con proprie risorse. In ragione della autonomia di spesa, l’A.T.I. può disporre in via interinale l’impegno necessario, salva rivalsa verso la Regione per la quota non stanziata. Il mantenimento dello status quo amplificherebbe invece la compromissione del corpo idrico, con aggravamento del pregiudizio alla salute pubblica: l’atto è pertanto proporzionato.

Infine, la censura sulla competenza esclusiva del gestore non è meritevole di accoglimento. In presenza di una conclamata situazione di pericolo è sufficiente che il Comune individui i destinatari in base alla situazione di fatto, indipendentemente dalla puntuale ripartizione degli oneri tra più obbligati. Il collegamento dell’A.T.I. deriva dalla sua qualità di ente di governo dell’ambito, subentrato alla preesistente ATO: la ricognizione delle infrastrutture e la predisposizione del programma degli interventi spettano all’ente di governo e non al gestore. Il ricorso è pertanto in parte inammissibile e per il resto infondato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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