Revoca dell’avviso orale e irricevibilità dell’impugnazione tardiva del presupposto (TAR Emilia-Romagna n. 875 del 28.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’avviso orale non impugnato nel termine di decadenza si cristallizza, con la conseguenza che la sua tardiva impugnazione è irricevibile. L’istanza di revoca ex art. 3, comma 3, d.Lgs. n. 159/2011 non costituisce domanda di annullamento d’ufficio per vizi di legittimità originari, né sollecitazione dell’autotutela officiosa, ma richiesta di riconsiderare la misura sulla base di elementi sopravvenuti idonei a comprovare il ravvedimento. Il presupposto del rimedio è la sopravvenuta mancanza delle condizioni che avevano giustificato il provvedimento, analogamente all’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990. Le censure volte a contestare i presupposti originari dell’avviso non sono pertanto esaminabili in sede di revoca.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava davanti al TAR Emilia-Romagna il provvedimento del Questore di Modena del 12.12.2020, di rigetto dell’istanza di revoca dell’avviso orale, e l’avviso orale del 18.06.2019 quale atto presupposto. Quest’ultimo era stato adottato in relazione a una condotta tenuta nel corso di un presidio di protesta presso un polo logistico, contestata come violenza privata in concorso.

Nel rigetto della revoca l’Amministrazione richiamava ulteriori fatti, intervenuti dopo l’avviso, oggetto di denuncia. Il ricorrente deduceva carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e illogicità della motivazione, oltre alla violazione dei parametri costituzionali e convenzionali richiamati.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via pregiudiziale il profilo dell’avviso orale. Il provvedimento risulta notificato il 28.06.2019 e non tempestivamente impugnato; il ricorso è stato notificato solo l’11.02.2021. Da qui la declaratoria di irricevibilità della domanda di annullamento dell’atto presupposto, ormai cristallizzato.

Quanto al rigetto della revoca, il Tribunale ricostruisce la funzione dell’art. 3, comma 3, d.Lgs. n. 159/2011. La richiesta non è una domanda di annullamento per vizi di legittimità, ma una sollecitazione a riconsiderare il provvedimento — privo di limiti temporali di efficacia — sulla base di elementi sopravvenuti che comprovino il ravvedimento dell’individuo.

Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui l’avviso orale opera come una sorta di spada di Damocle, che abilita il destinatario a chiederne in ogni tempo la revoca previa dimostrazione di un consapevole adeguamento dello stile di vita alle regole della civile convivenza (TAR Marche n. 198 del 2014). Richiama altresì TAR Napoli n. 6376 del 2020, sul necessario comportamento rispettoso della legge successivo alla notifica, e Cons. Stato n. 7167 del 2023, che inquadra il presupposto della revoca nella sopravvenuta mancanza delle condizioni originarie, in parallelo all’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990.

Su questa base, le censure che contestano i presupposti originari dell’avviso risultano infondate, perché estranee alla finalità del rimedio. Il Tribunale rileva inoltre che l’Amministrazione ha evidenziato ulteriori pregiudizi, della stessa tipologia, intervenuti dopo l’adozione dell’avviso: profili ostativi a una riconsiderazione favorevole della posizione del ricorrente.

Cade anche la doglianza di difetto di istruttoria: l’Amministrazione ha rigettato la revoca dopo adeguata verifica, dalla quale è emerso che il ricorrente non ha tenuto un comportamento conforme alla legge idoneo a eliminare la pericolosità sociale posta a base del provvedimento. Il ricorso è quindi in parte irricevibile e in parte respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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