Impianti carburanti, illegittimo il rinvio a futura variante urbanistica (Cons. Stato n. 1451 del 23.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di impianti di distribuzione di carburanti, l’art. 2, comma 1-bis, d.lgs. n. 32/1998 consente la localizzazione in ogni zona del territorio comunale senza necessità di variante, ma non attribuisce un diritto all’installazione in qualsiasi area. Resta ferma la potestà pianificatoria del Comune, che può opporre l’incompatibilità dell’intervento con le previsioni edilizie, le prescrizioni di sicurezza e le norme di indirizzo regionali, secondo la lettura coordinata con l’art. 1, comma 2, del medesimo decreto. Il Comune è però tenuto, ex art. 2, comma 1, d.lgs. n. 32/1998, a individuare criteri, requisiti e caratteristiche delle aree destinate agli impianti. La clausola delle n.t.a. che rinvia alle norme provinciali e demanda a una futura variante l’individuazione delle zone idonee non ottempera a tale obbligo ed è illegittima. Le disposizioni provinciali che richiamano l’esigenza di una specifica previsione urbanistica sono conformi alla disciplina statale e rientrano nella competenza statutaria della Provincia autonoma.

Il Fatto

Una società attiva nella commercializzazione di idrocarburi presenta al Comune di Trento, il 17 febbraio 2023, domanda di permesso di costruire per un impianto di distribuzione di carburante da realizzare in località Gardolo, lungo la strada statale n. 12. L’area è classificata dal PRG come zona “H1”, destinata a servizi privati ai sensi dell’art. 71 delle n.t.a., tra i quali l’impianto non è contemplato. Il sedime aveva già ospitato una stazione di servizio, poi rimossa e bonificata.

Con preavviso di rigetto del 7 aprile 2023 il Comune rappresenta il contrasto con la destinazione di zona, richiamando l’art. 83-bis, comma 3, delle n.t.a., l’art. 6 del regolamento provinciale sulle fasce di rispetto stradale e l’art. 11 del regolamento urbanistico-edilizio provinciale n. 8-61/Leg. Il diniego è adottato il 26 maggio 2023. Il TRGA di Trento, con sentenza n. 12/2024, respinge il ricorso e la domanda risarcitoria. La società appella.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato esamina congiuntamente i due motivi, che investono da un lato le disposizioni regolamentari provinciali e, dall’altro, in via derivata, le previsioni urbanistiche comunali e il diniego. Il Collegio ricostruisce il quadro normativo e richiama la propria giurisprudenza (Cons. Stato sez. IV, 17 maggio 2024, n. 4405; Cons. Stato sez. V, 13 novembre 2009, n. 7096) per affermare che la lettura coordinata dell’art. 1, comma 2, e dell’art. 2, comma 1-bis, d.lgs. n. 32/1998 non consente di collocare gli impianti in qualsiasi zona.

La Corte ritiene conformi alla disciplina statale sia l’art. 79, comma 2, l.p. n. 15/2015 sia l’art. 11 del regolamento provinciale, che rinviano entrambi alla necessità di una specifica previsione urbanistica. La legge provinciale è espressione della competenza in materia di urbanistica riconosciuta dall’art. 8 d.P.R. n. 670/1972, e il d.lgs. n. 32/1998 vincola le autonomie speciali secondo i rispettivi statuti.

Il punto decisivo si sposta allora sull’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 32/1998, che impone al Comune di individuare criteri, requisiti e caratteristiche delle aree ove installare gli impianti. Il Collegio verifica l’ottemperanza e la esclude. L’art. 71 delle n.t.a. elenca i servizi privati ammessi e omette gli impianti di distribuzione; l’art. 83-bis, comma 3, per i nuovi impianti si limita a rinviare alle norme provinciali su distanze e opere di infrastrutturazione, aggiungendo la sola condizione della prospicienza alla viabilità del PRG. Così operando, il Comune demanda a una futura variante l’individuazione delle zone, violando l’obbligo di razionalizzazione della rete.

Non persuade il richiamo all’assenza di istanze dal 2017: per il Collegio è semmai indizio di un assetto satisfattivo, non ragione per omettere la pianificazione. L’appello è pertanto accolto e, in riforma della sentenza, è accolto il ricorso di primo grado, con obbligo per l’amministrazione di riesercitare il potere modificando le n.t.a. nel rispetto del vincolo conformativo.

Quanto alla domanda risarcitoria, non illustrata nel corpo dell’appello e non provata, il Collegio ne ribadisce il rigetto: spettano al danneggiato la prova del nesso causale, dell’evento dannoso e dell’elemento soggettivo, con applicazione piena dell’art. 2697 cod. civ. Le spese del grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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