Delocalizzazione imposta degli impianti di telefonia senza bonifica elettromagnetica (TAR Lombardia n. 293 del 09.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il Comune non può imporre unilateralmente la delocalizzazione degli impianti di telecomunicazione già insediati mediante la pianificazione urbanistica, ove manchi un accertato superamento non occasionale dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità. Il potere comunale di disciplinare il corretto insediamento degli impianti ai sensi dell’art. 8, comma 6, legge n. 36/2001 non consente limitazioni riferite a intere aree generalizzate del territorio né divieti generalizzati e retroattivi. La delocalizzazione coattiva è ammessa solo entro la procedura di bonifica elettromagnetica dell’art. 9, comma 1, legge n. 36/2001, previa misurazione aggiornata e parere dell’ARPA, e comunque nel limite dello stretto necessario per riportare gli impianti entro i limiti di legge. In difetto di tali presupposti, l’obiettivo di liberare il territorio da attività sgradite va perseguito con strumenti incentivanti o accordi sostitutivi.

Il Fatto

La società ricorrente opera nel settore delle infrastrutture di rete per le comunicazioni elettroniche e gestisce una stazione radio base in località Camarozzi, su terreno privato, in zona classificata dal PGT come area agropastorale e boschiva. Con due deliberazioni consiliari il Comune ha adottato e poi approvato una variante al PGT che individua, a circa 500 metri dal sito attuale, un’area destinata agli impianti ricetrasmittenti, finalizzata al trasferimento degli impianti esistenti.

La società ha presentato osservazioni, evidenziando che il sito attuale garantisce la copertura ottimale del bacino d’utenza, mentre l’area prescelta è remota, priva di accessi e di linea elettrica, e richiederebbe disboscamenti e tralicci più alti. Respinte le osservazioni, ha impugnato la variante e la valutazione di assoggettabilità alla VAS davanti al TAR, lamentando l’uso espulsivo della funzione pianificatoria, il difetto di istruttoria e di proporzionalità, nonché la disparità di trattamento rispetto ad altro operatore.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il riparto di competenze in materia elettromagnetica. L’art. 8, comma 6, legge n. 36/2001 consente ai Comuni di disciplinare il corretto insediamento urbanistico degli impianti e di minimizzare l’esposizione con riferimento a siti sensibili individuati specificamente, ma esclude limitazioni su aree generalizzate e preclude qualsiasi incidenza, anche indiretta, sui limiti di esposizione e sui valori riservati allo Stato e all’ARPA.

Quanto alla pianificazione, il Tribunale ammette che sia legittimo fissare una soglia massima allo sviluppo di attività non più compatibili con la zona, ma nega che l’amministrazione possa imporre unilateralmente lo spostamento. La liberazione del territorio da attività sgradite si persegue con strumenti incentivanti; solo eccezionalmente sono ammessi piani di delocalizzazione a iniziativa pubblica per tutelare superiori interessi, in primo luogo la salute.

L’unica ipotesi codificata di delocalizzazione imposta è quella dell’art. 9, comma 1, legge n. 36/2001, replicabile, anche ai sensi dell’art. 9, comma 4, legge reg. Lombardia n. 11/2001, quando siano accertate situazioni di inquinamento elettromagnetico sopravvenute o sfuggite ai controlli. Nel caso concreto manca però la condizione di partenza: il Comune stesso riconosce che i controlli preventivi dell’ARPA hanno impedito insediamenti oltre i limiti, e in giudizio non sono state prodotte misurazioni aggiornate attestanti un inquinamento imputabile alle stazioni esistenti. Il principio di precauzione non è quindi invocabile in danno degli operatori insediati.

Il Collegio rileva inoltre contraddizioni interne alla variante: non tiene distinti gli impianti di classe 1, a emissioni non superiori a 0,6 V/m e impatto irrilevante, e prefigura una deroga per altro operatore senza spiegare perché i suoi impianti comportino rischi inferiori. Le controdeduzioni comunali non replicano adeguatamente al pregiudizio rappresentato dalla ricorrente, né affrontano il bilanciamento degli interessi e le misure compensative.

Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento degli atti impugnati per la parte di interesse. L’effetto conformativo lascia integra l’individuazione del nuovo sito come localizzazione preferenziale, ma cancella l’obbligo di spostamento degli impianti esistenti; resta fermo il potere di adottare un piano di bonifica su misurazioni aggiornate e previo parere ARPA, nel rispetto del contraddittorio e della proporzionalità. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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