Accesso alle pratiche edilizie dei condomini tra riservatezza e interesse del richiedente (TAR Lombardia n. 57 del 30.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il condomino vanta una legittimazione all’accesso alle pratiche edilizie relative a interventi eseguiti nelle unità immobiliari di proprietà esclusiva degli altri condomini, in forza dell’art. 22, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990, quando il documento è idoneo a spiegare effetti su un bene della vita di cui il richiedente è titolare o contitolare. Tale interesse è diretto, concreto e attuale e prevale sul diritto alla riservatezza dei controinteressati, nel bilanciamento imposto dall’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990. La circostanza che le aperture siano già state approvate dall’assemblea condominiale non è di ostacolo, perché la pubblica amministrazione e il giudice amministrativo adito ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm. non devono svolgere alcuna valutazione sull’influenza o decisività del documento nel giudizio eventuale.

Il Fatto

Il ricorrente è proprietario di locali al piano terra e al piano interrato di un edificio nel Comune di Montello; il resto dell’immobile appartiene ad altre unità abitative. Dall’affissione di un cartello di cantiere ha appreso dell’avvio di lavori di manutenzione straordinaria, con apertura di nuove finestre in facciata, commissionati dai proprietari delle altre unità.

Dopo tentativi infruttuosi di ottenere la documentazione dai diretti interessati, ha chiesto al Comune l’accesso alle pratiche edilizie. L’amministrazione ha accolto solo in parte l’istanza, limitandola alle pratiche condominiali ed escludendo quelle relative agli immobili di proprietà esclusiva altrui, per assenza di un interesse diretto, concreto e attuale. Il ricorrente ha impugnato il diniego parziale innanzi al TAR Lombardia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 22, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990, che richiede un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento. L’interesse deve essere connesso strumentalmente alle esigenze del privato e i documenti devono essere idonei a spiegare effetti, diretti o indiretti, nei suoi confronti.

La distinzione operata dal Comune non è condivisibile. In linea generale, le opere eseguite all’interno degli spazi di proprietà esclusiva altrui sono protette dalla riservatezza. Tuttavia, sussiste un interesse qualificato quando si individui una correlazione tra l’intervento e un danno temuto dal richiedente su un bene della vita di cui sia titolare o contitolare. In un condominio, gli spazi privati sono a contatto con le parti comuni e con gli spazi altrui: la fruizione dei propri locali è condizionata da quanto viene realizzato dai vicini, così che il singolo condomino vanta una legittimazione all’accesso idonea a prevalere sulla riservatezza.

Tra le ragioni legittimanti il Collegio individua l’esigenza di verificare che gli interventi siano autorizzati e non pregiudichino la statica dell’edificio o la tenuta dei solai, la necessità di controllare che i lavori non rendano condominiali strutture originariamente di uso esclusivo, e l’interesse a conoscere superficie e destinazione dei locali per sollecitare l’adeguamento delle tabelle millesimali. Nella specie, la relazione tecnica del ricorrente richiama proprio profili millesimali e scarichi fognari.

Quanto alle nuove aperture in facciata, sussiste un interesse concreto perché i lavori incidono sul decoro architettonico del fabbricato e sulla stabilità delle pareti perimetrali. Non è di ostacolo l’avvenuta approvazione assembleare: secondo l’orientamento richiamato (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 4 del 2021), amministrazione e giudice dell’accesso non svolgono alcuna ultronea valutazione sull’influenza o decisività del documento. Né la mancata impugnazione della delibera esclude l’interesse, potendo la documentazione essere funzionale ad altre iniziative giurisdizionali in presenza di difformità esecutive rispetto all’assentito.

La richiesta, infine, non è generica, avendo delimitazione temporale e specifico riferimento alle costruzioni. Il ricorso è accolto, con accertamento del diritto all’ostensione e condanna del Comune a fornire copia entro trenta giorni, previa corresponsione dei diritti di copia; spese liquidate a carico della soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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