Competenza del giudice dell’ottemperanza sugli atti esecutivi del giudicato (Cons. Stato n. 9823 del 12.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento amministrativo adottato in dichiarata esecuzione di una sentenza del Consiglio di Stato deve essere impugnato con ricorso per ottemperanza davanti al giudice che ha emesso la decisione da eseguire, individuato ai sensi dell’art. 113, comma 1, cod. proc. amm. La competenza così radicata è funzionale e inderogabile, perché il giudice dell’ottemperanza è naturaliter il più idoneo ad assicurare l’interpretazione della portata effettiva del decisum. L’art. 114, comma 6, cod. proc. amm. attribuisce al giudice la cognizione di tutte le questioni relative all’ottemperanza, comprese quelle concernenti gli atti meramente esecutivi. La posizione di parte soccombente nel giudizio di cognizione non incide sulla competenza, quando il ricorso censura l’atto con riferimento ai criteri individuati dalla decisione ottemperanda. Ove siano proposti vizi di legittimità autonomi, il giudice dell’ottemperanza qualifica le domande e dispone, se del caso, la conversione dell’azione per la riassunzione davanti al giudice della cognizione.

Il Fatto

Alcuni proprietari hanno impugnato davanti al TAR Valle d’Aosta l’ordinanza con cui il Comune ha ingiunto la demolizione di tre villini, edificati in forza di un permesso di costruire poi annullato in sede giurisdizionale. L’ordinanza richiamava espressamente la sentenza del Consiglio di Stato che, in sede di ottemperanza al giudicato di annullamento, aveva imposto all’amministrazione di completare il procedimento demolitorio entro un termine fissato.

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di competenza, riconoscendo la competenza funzionale e inderogabile del Consiglio di Stato in sede di ottemperanza. I ricorrenti hanno appellato, sostenendo di aver dedotto vizi autonomi di legittimità dell’ordinanza e non mere difformità dal giudicato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto la richiesta di rinvio della trattazione, avanzata per asserite trattative di bonario componimento. Gli appellanti non hanno documentato le ragioni dell’istanza e le controparti non si sono costituite; prevale l’esigenza di garantire la ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost., anche in ragione della ratio dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato. La rinuncia all’appello depositata dopo la camera di consiglio non può essere esaminata, essendo la causa già assunta in decisione.

Nel merito, la Corte ricostruisce la vicenda: il permesso di costruire rilasciato nel 2010 è stato annullato in appello; il condominio ha chiesto l’ottemperanza e il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso, imponendo la demolizione. L’ordinanza comunale impugnata dichiara espressamente di essere adottata in esecuzione di quella decisione.

Da qui la conferma dell’impostazione del TAR. Il provvedimento sopravvenuto ed emanato in dichiarata esecuzione del giudicato va impugnato con ricorso per ottemperanza, secondo il principio già affermato da Cons. Stato n. 2769 del 2016. Il criterio dell’art. 113 cod. proc. amm. riflette l’idea che il giudice che ha emesso la sentenza sia il più idoneo ad assicurarne l’esecuzione satisfattoria, come precisato dall’Adunanza Plenaria n. 2 del 2013 e da Adunanza Plenaria n. 18 del 2012. Rileva inoltre Cons. Stato n. 698 del 2022: quando la sentenza di appello modifica sostanzialmente la motivazione, incidendo sull’effetto conformativo del giudicato, la competenza è del Consiglio di Stato.

La Corte esclude che nella specie siano stati prospettati vizi autonomi: le censure sull’affidamento dei proprietari, sulle opere di urbanizzazione e sulla fiscalizzazione degli abusi ripropongono rilievi già esaminati e rigettati in sede di ottemperanza. La posizione di parte soccombente degli appellanti nel giudizio di cognizione è irrilevante, perché il ricorso censura l’atto rispetto ai criteri fissati dalla decisione ottemperanda.

Anche l’eventuale ricorso con domande tipologicamente distinte, di cognizione e di ottemperanza, andrebbe proposto al giudice dell’ottemperanza, che qualifica le domande e dispone la conversione dell’azione, secondo l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 2 del 2013. L’appello è pertanto respinto e la sentenza confermata, senza pronuncia sulle spese per mancata attività difensiva delle parti intimate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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