Revoca della concessione demaniale per fatti del terzo e sproporzione della sanzione (TAR Puglia n. 126 del 29.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca-sanzione della concessione demaniale marittima non può fondarsi sul comportamento di un terzo che, sulla spiaggia libera, ponga in essere una protesta non impedita dal concessionario. Il titolare del rapporto concessorio non risponde dei fatti altrui e non può essere onerato di reprimerli con la forza. L’amministrazione deve motivare in termini di effettivo cattivo uso del bene demaniale o di inadempienza agli obblighi concessori: l’episodio estraneo alla concessione e conclusosi per l’intervento della forza pubblica non integra alcuno dei due presupposti. La misura adottata, oltre che carente sul piano istruttorio e motivazionale, è sproporzionata rispetto al fatto contestato. Le pregresse irregolarità non richiamate nel provvedimento non possono essere introdotte in giudizio per etero-integrazione della motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente è titolare di una concessione demaniale marittima per la prestazione di servizi su una porzione di spiaggia libera. Il Comune ha dichiarato la decadenza del titolo, unitamente alla licenza suppletiva, addebitandogli di non aver impedito al fratello di inscenare solitarie manifestazioni di protesta sull’arenile, con esposizione di uno striscione e, in un’occasione, incatenandosi alla torretta di salvamento antistante la zona in concessione.
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza dirigenziale, la nota di avvio del procedimento e i verbali della Polizia locale, proponendo censure di violazione degli artt. 47, lett. b) e f), 1161 e 1164 cod. nav., della normativa regionale e regolamentare in materia, oltre a eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di motivazione e carente istruttoria. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo verbale di esecuzione coattiva e apposizione dei sigilli. La domanda cautelare è stata accolta ai fini dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero, rilevando che la Capitaneria di porto ha preso parte attiva al procedimento sanzionatorio e ne ha dato fattiva esecuzione, fornendo supporto operativo. La notifica del ricorso all’amministrazione statale era dunque necessaria.
Nel merito, il giudice ricostruisce il fatto contestato e ne rileva l’estraneità al rapporto concessorio. La protesta è stata posta in essere dal fratello del titolare per motivazioni rimaste sconosciute e si è conclusa in tempi ragionevoli grazie all’intervento della Polizia locale e della Guardia costiera, attivati dallo stesso ricorrente. Non si comprende in quali termini l’episodio, ancorché reiterato, possa costituire cattivo uso del bene demaniale o inadempienza grave agli obblighi concessori.
Il Collegio sottolinea che il concessionario, privato cittadino, non poteva ricorrere alla forza per arginare la protesta. Nessun rimprovero può essergli mosso per fatti di terzi, avvenuti per di più sulla spiaggia libera, dove ordinariamente si manifestano forme di libera espressione del pensiero. Il supporto motivazionale dell’atto si rivela pertanto insufficiente, per violazione delle norme richiamate, sviamento della causa tipica e dell’interesse pubblico, nonché per travisamento, essendo la revoca fondata su un presupposto insussistente.
La misura, inoltre, risulta sproporzionata rispetto al fatto. Il Collegio esclude che la difesa del Comune, che introduce presunte pregresse irregolarità nella voltura del titolo, possa rilevare: il tema resta fuori dal perimetro del potere esercitato e non può sostanziare un’inammissibile etero-integrazione della motivazione nel processo amministrativo.
Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto accolti, con annullamento degli atti impugnati. Le spese seguono la soccombenza nei confronti del Comune e sono liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori; sono compensate verso il Ministero in ragione della peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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