Revoca autorizzazione inefficace e ordinanza contingibile illegittima per difetto presupposti (TAR Calabria n. 1458 del 15.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso all’ordinanza contingibile e urgente è legittimo solo in presenza di un pericolo imminente e non altrimenti fronteggiabile con gli strumenti ordinari, di una situazione eccezionale e imprevedibile, nonché di un termine di efficacia proporzionato all’obiettivo perseguito. Il divieto di esecuzione di opere già autorizzate, motivato dall’interferenza con lavori affidati in epoca anteriore, difetta dei presupposti di contingibilità e urgenza, poiché la situazione è prevedibile e governabile con gli ordinari mezzi dell’art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267/2000. Quando sulle istanze di autorizzazione si è già formato il silenzio-assenso ex art. 49, comma 7, d.lgs. n. 259/2003, il provvedimento successivo è inefficace ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, legge n. 241/1990: l’amministrazione può incidere sul titolo solo in via di autotutela, secondo l’art. 20, comma 3, legge n. 241/1990.
Il Fatto
La società ricorrente, concessionaria per la realizzazione di una rete in fibra ottica nelle aree a fallimento di mercato, aveva presentato al Comune diverse istanze di autorizzazione per scavi e opere civili. Il Comune aveva rilasciato l’autorizzazione allo scavo con un provvedimento di ottobre 2023, dopo la scadenza del termine di legge. La società aveva contestato la tardività, sostenendo la formazione del titolo per silenzio-assenso, e aveva comunicato l’avvio dei lavori.
Il Sindaco ha quindi adottato un’ordinanza contingibile e urgente, vietando le lavorazioni e revocando l’autorizzazione, a causa dell’interferenza con i lavori di realizzazione dei collettori fognari affidati a un’altra impresa. La società ha impugnato il provvedimento, chiedendo altresì l’accertamento del silenzio-assenso e l’ostensione della documentazione contrattuale richiesta con istanza di accesso rimasta inevasa. Il Comune non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie integralmente il ricorso. Sul primo motivo, il Tribunale ricostruisce i presupposti dell’ordinanza contingibile e urgente: l’urgenza, intesa come necessità di un intervento non rinviabile a tutela della pubblica incolumità, e la contingibilità, cioè l’eccezionalità e imprevedibilità della situazione. Richiama in proposito Cons. Stato, Sez. V, n. 2847 del 2017 e Cons. Stato, Sez. V, n. 3369 del 2016, oltre a Cons. Stato, Sez. II, n. 4474 del 2020.
Nel caso concreto mancano tali requisiti. I lavori ritenuti ostativi erano stati affidati con contratto ben precedente all’autorizzazione allo scavo ottenuta dalla ricorrente: la situazione era dunque prevedibile e non eccezionale. Il Comune avrebbe potuto gestire il coordinamento con gli strumenti ordinari, senza ricorrere al potere atipico e residuale. È inoltre omesso ogni termine di efficacia della misura, ulteriore requisito di validità richiamato da Cons. Stato, Sez. V, n. 8719 del 2024.
Il secondo motivo è parimenti fondato. Il Tribunale rileva che, decorso il termine di trenta giorni previsto dall’art. 49, comma 7, d.lgs. n. 259/2003, le istanze si intendono accolte. La successiva autorizzazione è pertanto inefficace ex art. 2, comma 8-bis, legge n. 241/1990. Ne deriva l’illegittimità della revoca disposta dall’ordinanza su un provvedimento privo di efficacia: il Comune avrebbe dovuto attivare l’autotutela sul titolo formatosi per silenzio-assenso, ai sensi dell’art. 20, comma 3, legge n. 241/1990.
Il Collegio accoglie infine la domanda ex art. 116, comma 2, c.p.a., dichiarando illegittimo il silenzio-diniego sull’istanza di accesso e ordinando al Comune di ostendere la documentazione richiesta entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in duemila euro, oltre accessori.
Nota della Redazione
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