Ribasso sulla base d’asta e non solo sulle voci ribassabili (TAR Puglia n. 514 del 01.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di procedure di gara, la percentuale di ribasso d’asta deve essere quantificata con riferimento all’importo complessivo posto a base di gara, che è comprensivo dei costi della manodopera e degli oneri per la sicurezza, ai sensi dell’art. 41, comma 14, d.lgs. n. 36/2023. L’eventuale minore costo della manodopera può essere dimostrato dall’operatore economico come fonte del ribasso complessivo, ma non determina l’irrilevanza di tale voce di costo ai fini del calcolo della percentuale. La mera indicazione di una percentuale di ribasso erroneamente calcolata, in assenza di una espressa previsione di esclusione nella lex specialis e di incertezza sul contenuto dell’offerta, non legittima l’estromissione del concorrente ma comporta l’illegittimità del punteggio ad essa attribuito e del conseguente provvedimento di aggiudicazione.

Il Fatto

Il raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) ricorrente impugnava l’aggiudicazione definitiva di una procedura aperta per l’affidamento di un servizio biennale di igiene urbana, deducendo che la controinteressata, risultata prima in graduatoria, aveva quantificato la propria percentuale di ribasso prendendo a riferimento esclusivamente il costo del servizio al netto delle voci non ribassabili (costo della manodopera e oneri della sicurezza) e non l’intero importo a base d’asta. Il RTI ricorrente, pur avendo ottenuto il miglior punteggio per l’offerta tecnica e un punteggio economico inferiore, sosteneva che la propria offerta fosse in realtà complessivamente più vantaggiosa e che quella dell’aggiudicataria fosse stata erroneamente sovrastimata.

Le ricorrenti chiedevano l’annullamento dell’aggiudicazione e degli atti connessi, nonché la declaratoria del diritto a conseguire l’aggiudicazione e il subentro nel contratto eventualmente stipulato. La controinteressata si costituiva eccependo l’inammissibilità del ricorso per contraddittorietà, sostenendo che anche le ricorrenti avevano calcolato il ribasso sull’importo al netto delle voci non ribassabili.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, dopo aver esaminato le offerte presentate dalle parti, ha rilevato come l’aggiudicataria avesse determinato il ribasso sull’importo di € 1.327.462,60, corrispondente al costo del servizio al netto delle voci non ribassabili, mentre le ricorrenti avevano applicato la percentuale all’importo complessivo posto a base di gara di € 3.348.432,12, ritenendo così infondata l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla controinteressata.

Nel ricostruire il quadro normativo e regolatorio, i giudici hanno richiamato il condivisibile orientamento della giurisprudenza amministrativa di appello, secondo cui l’importo a base di gara è comprensivo dei costi della manodopera ai sensi dell’art. 41, comma 14, d.lgs. n. 36/2023 e su tale importo va applicato il ribasso complessivo, con la possibilità per l’operatore di dimostrare che il ribasso deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. La formulazione del disciplinare di gara, che tramite il modello di offerta richiedeva l’indicazione del ribasso “a fronte del prezzo a base d’asta”, è stata interpretata nel senso che la percentuale debba essere riferita all’intero prezzo e non solo alle singole voci ribassabili.

La Corte ha quindi evidenziato come la mancata inclusione delle voci non ribassabili nel calcolo della percentuale possa condurre a risultati paradossali e illogici: un operatore che aumenta il costo della manodopera potrebbe ottenere un punteggio migliore presentando un’offerta complessivamente più onerosa. Tale evenienza si era in effetti verificata nel caso concreto, dove l’offerta dell’aggiudicataria, pur avendo ottenuto il punteggio massimo, risultava più cara di quella del RTI ricorrente.

Quanto alle conseguenze, il Tribunale ha escluso che l’errore di calcolo potesse determinare l’esclusione dell’aggiudicataria, non essendo prevista una sanzione espressa nel disciplinare e non sorgendo incertezze sull’effettivo contenuto dell’offerta. Esso ha tuttavia ritenuto che tale errore inficiasse la correttezza del punteggio assegnato all’offerta economica e, di conseguenza, la legittimità del provvedimento di aggiudicazione.

Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento della determina di aggiudicazione e declaratoria del diritto delle ricorrenti a conseguire l’aggiudicazione, fatte salve le verifiche di competenza della stazione appaltante. Le peculiarità delle questioni interpretative hanno giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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