Revoca della concessione di suolo pubblico per sopravvenuto interesse pubblico (TAR Sicilia n. 2010 del 30.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della concessione di occupazione di suolo pubblico è legittima quando l’amministrazione evidenzia in modo congruo i mutamenti intervenuti nella situazione di fatto e le ragioni per cui il nuovo interesse pubblico, costituito dalla realizzazione di un’opera pubblica incompatibile con la permanenza del manufatto, prevale sugli interessi alla conservazione dell’atto. Non integra violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 il provvedimento che non costituisce annullamento d’ufficio ma revoca per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. La mancata comunicazione di avvio del procedimento rileva solo se il privato alleghi e dimostri che la partecipazione avrebbe potuto condurre a una diversa determinazione. Il ricorso che, per il sopravvenuto trasferimento dell’attività e la realizzazione dell’opera, non è più idoneo a procurare utilità al ricorrente è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Fatto
Il ricorrente era titolare di un chiosco adibito alla vendita di fiori, collocato su suolo pubblico comunale in adiacenza al cimitero, in forza di una concessione rilasciata negli anni Novanta. Con nota del 5 aprile 2019 il Comune comunicava l’avvio del procedimento di revoca, motivato dal sopravvenuto interesse pubblico alla realizzazione di un marciapiede e di uno stallo di fermata dei pullman, in un mutato contesto della viabilità.
Con provvedimento del 23 maggio 2019 il Comune disponeva la revoca della concessione; con successiva ordinanza dell’11 luglio 2019 ingiungeva la rimessa in pristino dei luoghi e la rimozione delle opere. Il ricorrente impugnava gli atti davanti al TAR Sicilia, deducendo incompetenza del funzionario, decadenza del vincolo espropriativo, difetto di motivazione, violazione dell’affidamento e dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, chiedendo anche il risarcimento del danno. Proponeva poi motivi aggiunti avverso l’ordinanza di sgombero.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che, nelle more, il ricorrente si è trasferito in altro luogo di sua proprietà, preferendolo ai box messi a disposizione dal Comune, e che i lavori della rotatoria comprendenti l’area già in concessione sono stati completati. Da qui la carenza di interesse sopravvenuta, già evidenziata dal C.G.A.R.S. con l’ordinanza n. 128/2020, che aveva respinto l’appello cautelare richiamando la scadenza della concessione e l’assenza di periculum in mora.
Nel merito, il TAR esclude il dedotto vizio di incompetenza: la revoca costituisce atto di gestione rientrante nelle competenze dirigenziali ai sensi dell’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000. Quanto alla pretesa decadenza del vincolo espropriativo, osserva che l’area è di proprietà comunale: l’Ente, mutando gli interessi pubblici, deve solo adeguare i provvedimenti, senza necessità di espropriazione.
Il provvedimento di revoca è ritenuto adeguatamente motivato: l’amministrazione ha indicato l’impedimento alla realizzazione del marciapiede e dello stallo, il pericolo per l’incolumità degli avventori e l’inserimento dell’area in un progetto esecutivo di opere pubbliche. È respinto il motivo fondato sull’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, norma estranea alla fattispecie perché riferita all’annullamento d’ufficio.
Quanto alla partecipazione procedimentale, il Collegio richiama il principio secondo cui l’omessa comunicazione di avvio rileva solo se il privato dimostri l’utilità della partecipazione mancata, onere non assolto. Sul piano indennitario e risarcitorio, il TAR distingue il risarcimento del danno dall’indennizzo ex art. 21-quinquies, escludendo sia il fatto illecito, per la legittimità dell’azione amministrativa, sia il danno risarcibile. Il ricorso per motivi aggiunti è dichiarato inammissibile per difformità dall’art. 43 del c.p.a., non contenendo atti o motivi nuovi. Il gravame è dichiarato improcedibile, con compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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