Cessazione materia del contendere per revoca in autotutela del diniego di permesso (TAR Lombardia n. 1654 del 30.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La revoca in autotutela del provvedimento amministrativo impugnato, disposta dall’Amministrazione nel corso del giudizio, determina la cessazione della materia del contendere quando sopravvenga un assetto di interessi che elimini la lesione dedotta. La relativa pronuncia in rito giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti. La non manifesta infondatezza del ricorso al momento della proposizione conferma l’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, con rinvio della liquidazione delle competenze del difensore a separato provvedimento su istanza dell’interessato.

Il Fatto

Il ricorrente, di origine pakistana, entrava in Italia nel febbraio 2017 e presentava domanda di protezione internazionale, impugnando il relativo rigetto dinanzi al Tribunale ordinario. Ricevuta la proposta di regolarizzazione ai sensi del d.l. n. 34/2020 e sottoscritto il contratto di soggiorno, presentava istanza di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, rinunciando su richiesta alla domanda di protezione internazionale.

La Questura adottava quindi un decreto di rigetto, fondato sull’asserita falsità dell’attività lavorativa come collaboratore familiare e sulla carenza delle fonti reddituali. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR Lombardia, deducendo eccesso di potere, travisamento, inadeguata istruttoria e violazione degli artt. 7 e 10-bis della legge n. 241/1990, dell’art. 13, comma 4, del d.P.R. n. 394/1999 e dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce l’articolato percorso cautelare. Con l’ordinanza n. 73 del 2023 disponeva il riesame dell’atto, con particolare riguardo alla dichiarazione del datore di lavoro, e sospendeva medio tempore l’efficacia del provvedimento. L’Amministrazione rimaneva inerte e il termine per il remand decorreva inutilmente.

Con l’ordinanza n. 492 del 2023 il Tribunale accoglieva la domanda cautelare, ravvisando il fumus boni iuris e il periculum in mora nell’incidenza del provvedimento sulla possibilità del ricorrente di permanere regolarmente sul territorio, e fissava l’udienza pubblica di merito.

Nelle more, la Questura adottava un decreto di conferma del rigetto, impugnato con motivi aggiunti. Con l’ordinanza n. 156 del 2024 il Tribunale sospendeva anche tale atto, valorizzando l’avvenuta sottoscrizione del contratto di soggiorno presso la Prefettura, che aveva sanato il precedente rapporto di lavoro irregolare.

All’udienza pubblica il Collegio prende atto del deposito, da parte dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, del decreto questorile dell’11 marzo 2024 di revoca in autotutela del provvedimento confermativo. Venuta meno la lesione, il Tribunale dichiara la cessazione della materia del contendere.

La pronuncia in rito giustifica la compensazione delle spese. Quanto all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la non manifesta infondatezza del ricorso originario ne conferma il mantenimento, con rinvio della liquidazione delle competenze del difensore a separato provvedimento su apposita istanza dell’interessato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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