Detenzione domiciliare e autorizzazione ad allontanarsi per esigenze di vita (Cass. pen. Sez. 1 n. 400 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La motivazione è apparente e, dunque, inesistente quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere, di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, omettendo di fornire adeguata spiegazione circa l’infondatezza, l’indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti con il ricorso. In tema di esecuzione della pena in regime di detenzione domiciliare, il rinvio operato dall’art. 47-ter, comma 4, Ord. pen. all’art. 284 cod. proc. pen. comporta che il condannato deve poter usufruire dell’autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per il tempo strettamente necessario ove sussistano le condizioni previste dalla citata disposizione, quali l’impossibilità di provvedere altrimenti alle indispensabili esigenze di vita o l’esistenza di una situazione di assoluta indigenza. È inammissibile un diniego che non si confronti con le specifiche esigenze rappresentate e documentate dall’istante, concernenti le quotidiane necessità anche a tutela della salute.
Il Fatto
Il Magistrato di sorveglianza di Messina rigettava l’istanza presentata dal condannato, detenuto in regime di detenzione domiciliare, volta ad ottenere l’autorizzazione ad assentarsi dal luogo di detenzione per provvedere all’approvvigionamento alimentare e dei farmaci. Il condannato, di settant’anni, invalido civile, celibe e senza figli, viveva da solo in un’isola priva del servizio di consegna della spesa a domicilio e necessitava, per la patologia di cui era affetto, di camminare e passeggiare per qualche ora al giorno. Avverso il diniego, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 284 cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione dell’ordinanza.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando un vizio di motivazione apparente tale da integrare violazione di legge ai sensi dell’art. 125 cod. proc. pen. Il provvedimento impugnato, infatti, si limitava a enunciare affermazioni generiche e prive di effettivo contenuto giustificativo, senza confrontarsi con le specifiche deduzioni difensive e con le risultanze documentali allegate, in particolare con la relazione dell’Uepe che attestava un atteggiamento positivo del condannato.
La Sesta Sezione ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui la motivazione apparente è ravvisabile quando il ragionamento espresso dal giudice sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente, richiamando i precedenti di Sez. 5, n. 9677 del 2015 e di Sez. 2, n. 18404 del 2024. A fronte di un’istanza difensiva precisa e circostanziata, il diniego si mostrava generico e totalmente privo della valutazione delle specifiche esigenze rappresentate e documentate dal ricorrente, concernenti le quotidiane necessità anche a tutela della salute.
L’ordinanza censurata non conteneva alcun cenno alla patologia del condannato, alle sue condizioni familiari e lavorative, ometteva di confrontarsi con la necessità di procurarsi i medicinali e di provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita. Né la possibile elusione delle prescrizioni risultava supportata da un qualsivoglia discorso giustificativo, né si rinviene una motivazione in punto di rischio di reiterazione dell’attività criminosa.
La Corte ha altresì censurato il generico riferimento alla possibilità di utilizzare il tapis roulant in sostituzione delle passeggiate, non supportato da una valutazione medica di fattibilità in ordine alle patologie del condannato, né dalla sussistenza della concreta possibilità, anche economica, di avere la disponibilità del macchinario.
La Cassazione ha quindi affermato il principio per cui, in caso di pena espiata in regime di detenzione domiciliare, il condannato deve poter usufruire dell’autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per il tempo strettamente necessario ove sussistano le condizioni previste dall’art. 284 cod. proc. pen., quali l’impossibilità di provvedere altrimenti alle indispensabili esigenze di vita (richiamando il precedente di Sez. 1, n. 30132 del 2003). L’ordinanza è stata annullata con rinvio al Magistrato di sorveglianza per nuovo esame.
Nota della Redazione
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