Ricorso improcedibile per sopravvenuta revoca del provvedimento e ripristino della circolazione (TAR Toscana n. 1761 del 04.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del provvedimento impugnato e il contestuale ripristino della situazione di fatto anteriormente alla sua adozione determinano la improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., non residuando alcuna utilità concreta della pronuncia di annullamento. La declaratoria di improcedibilità preclude l’esame nel merito dei motivi e non consente di qualificare l’esito come soccombenza ai fini delle spese. La compensazione delle spese può fondarsi sulla natura contemperativa dell’atto amministrativo, che bilanci interessi pubblici e privati, nonché sulla sua efficacia limitata nel tempo, elementi che rendono incerta l’utilità dell’emanazione del provvedimento e giustificano l’integrale compensazione.

Il Fatto

Le ricorrenti — il Comune di Villa Basilica e una pluralità di imprese operanti nel distretto cartario — impugnavano l’ordinanza dirigenziale n. 316 del 05.12.2023, con cui il Comune di Pescia aveva modificato provvisoriamente la circolazione sulla strada provinciale delle Cartiere per realizzare percorsi pedonali protetti, istituendo il divieto di transito ai veicoli di larghezza superiore a 2,30 metri e il divieto di sosta in alcuni tratti.

Le ricorrenti ritenevano il provvedimento pregiudizievole per gli utenti della strada e per le imprese del distretto, lamentando un sostanziale blocco del passaggio. Con motivi aggiunti impugnavano la successiva ordinanza n. 322 del 19.12.2023, confermativa in larga parte della precedente. Il Comune di Pescia si costituiva, resistendo e deducendo profili di inammissibilità. L’istanza cautelare era respinta con ordinanza n. 60/2024.

La Motivazione della Corte

Nel corso del giudizio il Comune di Pescia eccepiva la sopravvenuta carenza di interesse: i lavori erano stati ultimati e collaudati, la strada era stata riaperta al pubblico transito e i provvedimenti impugnati erano stati revocati. Le parti, preso atto dell’intervenuta improcedibilità, chiedevano reciprocamente la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.

Il Collegio rilevava che la cessazione dell’efficacia dei provvedimenti e il ripristino della circolazione risultano confermati dalle parti. Tale circostanza integra il presupposto applicativo dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., dovendosi dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Quanto alle spese, il Tribunale non aderiva alla prospettazione della soccombenza virtuale, ma riteneva sussistenti i presupposti della compensazione integrale. Da un lato, il provvedimento gravato prevedeva un contemperamento tra contrapposti interessi mediante finestre orarie di libera circolazione; dall’altro, lo stesso atto presentava un’efficacia limitata nel tempo, circostanza idonea a far dubitare dell’utilità della sua emanazione.

La sentenza dichiara quindi il ricorso improcedibile e compensa le spese, ordinando l’esecuzione del provvedimento da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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