Inammissibile ricorso contro diniego di condono senza impugnare parere RFI (TAR Toscana n. 1800 del 06.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di condono edilizio, il parere negativo reso dall’ente preposto alla tutela del vincolo che arresta il procedimento costituisce atto autonomamente lesivo, impugnabile in via immediata e diretta dal destinatario, ancorché endoprocedimentale. La sua mancata impugnazione nei termini decadenziali rende inammissibile, per carenza originaria di interesse, il ricorso avverso il diniego di condono fondato su quel parere, che si presenta quale esito inevitabile anche in caso di riesercizio del potere. È inammissibile altresì l’impugnazione dell’atto consequenziale per vizi riconducibili all’atto presupposto divenuto inoppugnabile, salvo che si facciano valere vizi propri e autonomi del provvedimento finale.
Il Fatto
Il ricorrente presentava nel 1985 istanza di concessione edilizia in sanatoria ai sensi della legge n. 47/1985 per un box auto edificato in Firenze. Il Comune richiedeva l’integrazione documentale, tra cui il nulla osta dell’ente preposto al vincolo ferroviario. Attivata la procedura di deroga alla fascia di rispetto, RFI negava il nulla osta con nota del 22 maggio 2007, ricevuta dal ricorrente il 28 maggio 2007.
Con preavviso di rigetto del 2017 il Comune indicava quel diniego quale unica ragione ostativa al condono. Nel 2021 il Comune adottava il diniego di condono, motivato unicamente dal parere negativo di RFI. I ricorrenti impugnavano il diniego e gli atti presupposti, deducendo difetto di istruttoria e disparità di trattamento rispetto a proprietà confinanti, oltre all’irrilevanza del richiamo all’art. 873 c.c.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina l’eccezione preliminare di inammissibilità per difetto di interesse, sollevata dalle parti resistenti. Ritiene provato per tabulas che il parere negativo di RFI sia stato inviato a mezzo raccomandata e ricevuto dal ricorrente il 28 maggio 2007, nonché che il Comune ne abbia fatto espressa menzione nel preavviso di rigetto del 2017, pacificamente comunicato.
Su questa base, la mancata tempestiva impugnazione del diniego di autorizzazione comporta la declaratoria di inammissibilità del gravame per carenza di interesse. Il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui la mancata integrazione di un presupposto legale ai fini dell’accoglimento della domanda di condono rende inutile la decisione sul diniego, che si riproporrebbe identico in caso di riesercizio del potere (Cons. Stato, Sez. II, n. 3526 del 2025).
Il Collegio ribadisce che ogni atto che provoca l’arresto del procedimento è soggetto a gravame a prescindere dalla forma assunta: il parere negativo, determinando l’arresto definitivo del procedimento a istanza di parte, lede l’interesse pretensivo e legittima l’impugnazione immediata (Cons. Stato, Sez. VI, n. 2982 del 2019; Cons. Stato, Sez. VII, n. 1739 del 2023). Al parere dell’ente preposto al vincolo è assimilabile, nei procedimenti di condono, il parere della Soprintendenza (Cons. Stato, Sez. II, n. 831 del 2025).
La lesività è riferibile unicamente al provvedimento di diniego della deroga: gli stessi motivi di ricorso attingono esclusivamente l’atto di RFI del 2007, senza autonome censure avverso il diniego di condono. Richiamando l’orientamento sull’atto consequenziale (TAR Campania, n. 5636 del 2024; TAR Palermo n. 2023 del 2023), il Collegio esclude che possano farsi valere vizi dell’atto presupposto non impugnato.
Le pronunce del Consiglio di Stato nn. 6438 e 6439 del 2025, invocate dai ricorrenti, riguardano casi di tempestiva impugnazione del diniego di RFI con successivo ricorso per motivi aggiunti e non sono pertinenti. Il ricorso è dunque inammissibile per carenza originaria di interesse, con integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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