Revoca del contributo de minimis per superamento del massimale d’impresa unica (C.G.A.R.S. n. 243 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revoca di un contributo de minimis concessa in via provvisoria, disposta dopo i controlli sulla rendicontazione finale, non costituisce esercizio del potere di autotutela e non è soggetta ai presupposti dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, ma integra il ritiro del finanziamento previsto sin dall’origine dal decreto di concessione. L’art. 7, comma 1, del regolamento U.E. n. 1407/2013 estende l’applicazione del regolamento agli aiuti concessi prima della sua entrata in vigore solo se conformi a tutte le sue condizioni, mentre il comma 3 si limita a esentare dall’obbligo di notifica gli aiuti individuali concessi tra il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2014. Il beneficiario non può invocare un legittimo affidamento quando il vantaggio sia stato attribuito in contrasto con la normativa sugli aiuti di Stato, perché il provvedimento lede la parità concorrenziale.

Il Fatto

La società appellante otteneva dalla Regione Siciliana un contributo de minimis di euro 200.000,00, concesso in via provvisoria nell’ambito di un bando per la rete ecologica siciliana. L’iniziativa veniva realizzata e collaudata, con liquidazione dell’anticipo e del saldo finale.

In sede di controllo l’amministrazione rilevava che, nel medesimo procedimento concorsuale, un contributo di pari importo era stato concesso anche a una distinta società, titolare del 70% delle quote della beneficiaria. Di qui l’avvio del procedimento di revoca per violazione della disciplina sull’impresa unica e il conseguente decreto di revoca con restituzione delle somme e interessi. Il TAR Sicilia respingeva il ricorso; la società proponeva appello, riproponendo le censure sull’interpretazione dell’art. 7 del regolamento U.E. n. 1407/2013 e sull’insussistenza dei presupposti dell’annullamento d’ufficio.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. muove dal quadro degli aiuti di Stato: l’art. 107 T.F.U.E. vieta in linea di principio gli aiuti che falsino la concorrenza, salvo le deroghe previste. Gli aiuti de minimis, per la loro modesta entità, non incidono sugli scambi e giustificano una disciplina snella, con un massimale complessivamente erogabile in favore delle imprese richiedenti. Tale disciplina, derogatoria del divieto generale, è soggetta a stretta interpretazione.

La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui il rapporto di concessione provvisoria è regolato sin dall’inizio in funzione della rendicontazione definitiva e dei controlli, con la conseguenza che il privato non è titolare di una situazione consolidata, ma di una mera aspettativa al contributo.

Nel merito, il Collegio esclude l’interpretazione dell’appellante. L’art. 7, comma 1, del regolamento n. 1407/2013 si applica agli aiuti concessi prima della sua entrata in vigore purché conformi a tutte le condizioni del regolamento; il comma 3 prevede esclusivamente l’esenzione dall’obbligo di notifica per gli aiuti individuali concessi nel periodo indicato. La piana lettura delle due disposizioni conferma la statuizione del primo giudice.

La revoca viene quindi qualificata come ritiro del contributo, non come revoca ex art. 21-quinquies della legge n. 241/1990 né come esercizio del potere di autotutela. L’amministrazione ha doverosamente verificato il superamento del massimale di euro 200.000 nell’arco di tre esercizi finanziari. Quanto all’affidamento, il beneficiario era stato reso edotto sin dall’origine delle conseguenze della propria condotta; in caso di aiuti in contrasto con la normativa comunitaria il provvedimento attributivo lede la parità concorrenziale, cosicché non può ipotizzarsi un affidamento tutelabile.

L’appello è pertanto infondato e viene respinto, con compensazione delle spese per la particolarità delle questioni controverse.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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