Trasferimento a domanda del militare e indennità: irrilevante la soppressione del reparto (TAR Marche n. 243 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento chiesto dal militare e accolto dall’amministrazione conserva natura di trasferimento a domanda e non si converte in trasferimento d’autorità per la sopravvenuta soppressione del reparto di provenienza. La mancata presentazione di osservazioni al preavviso di rigetto non produce alcun diniego implicito, quando l’amministrazione abbia espressamente stabilito che il termine di conclusione del procedimento ricominciasse a decorrere. Il provvedimento favorevole non impugnato consolida la qualificazione dell’assegnazione e preclude la rif liquidazione dei benefici economici su base diversa. La soppressione del reparto rileva solo se sorretta da una esigenza di servizio che imponga il trasferimento d’imperio in una sede determinata.

Il Fatto

Il ricorrente, maresciallo della Guardia di Finanza, chiedeva nel 2012 il trasferimento a una sede più vicina all’abitazione acquistata, motivando con ragioni economiche e familiari. L’amministrazione notificava un preavviso di rigetto fondato sulla carenza di forza effettiva nel reparto di appartenenza e sull’assenza di vacanza organica nella sede richiesta, assegnando dieci giorni per le osservazioni.

Il ricorrente non presentava osservazioni. Il procedimento si chiudeva comunque con un provvedimento favorevole, che disponeva il trasferimento a domanda con decorrenza dal 1° gennaio 2013. Quel provvedimento non veniva impugnato. Il ricorrente chiedeva poi la liquidazione del trattamento economico di prima sistemazione e del trattamento di trasferimento, sostenendo che la medio tempore intervenuta soppressione del reparto di provenienza avesse trasformato l’assegnazione in trasferimento d’ufficio. Le istanze venivano respinte e il diniego, confermato in sede gerarchica, era impugnato davanti al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge il ricorso e affronta anzitutto la censura di carattere procedimentale. Il ricorrente sosteneva che il procedimento di trasferimento si fosse concluso con esito negativo decorsi inutilmente i dieci giorni dal preavviso. La tesi non è condivisibile: l’amministrazione aveva stabilito che il termine di conclusione ricominciasse a decorrere dalla presentazione delle osservazioni o dalla scadenza del termine assegnato. Non risulta adottato alcun formale provvedimento di diniego: il procedimento è giunto a conclusione con l’accoglimento della domanda.

Da qui la conseguenza centrale. Il provvedimento di accoglimento non è stato impugnato, e il Collegio ne trae una lettura significativa: la sede effettivamente ambita non era quella ottenuta, ma quella vicina all’immobile acquistato. Il trasferimento conseguito resta dunque a domanda, secondo la richiesta formulata e accolta.

Quanto alla soppressione del reparto di provenienza, il TAR rileva che essa non è scaturita improvvisamente. Era connessa all’istituzione di una nuova caserma, dove è confluita l’intera Brigata, come riconosce lo stesso ricorrente. Dagli atti non emerge alcuna esigenza di servizio per la quale l’amministrazione abbia ritenuto necessario trasferire d’imperio il ricorrente in una sede diversa da quella di naturale destinazione. In quella sede, peraltro, non sarebbe spettata alcuna indennità, trovandosi a meno di dieci chilometri dalla sede precedente.

Il Collegio analizza poi la sequenza temporale. La nuova disponibilità organica decorreva dal 1° agosto 2012 e nulla aveva a che vedere con il trasferimento della Brigata, programmato invece dal 1° gennaio 2013. Lo slittamento della vacanza alla medesima data non assume valenza organizzativa nei termini invocati dal ricorrente: riflette solo la revisione generale dell’architettura organizzativa dei reparti territoriali.

Il ricorso è quindi respinto nel merito. Le spese di giudizio sono compensate per ragioni equitative.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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