Condono edilizio, no alla conversione automatica tra leggi di sanatoria (C.G.A.R.S. n. 130 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
I condoni edilizi sono strumenti di carattere eccezionale e derogatorio, informati al rigore dei presupposti sostanziali e formali, e ogni domanda ha un proprio autonomo rilievo. I momenti di raccordo tra le diverse leggi di sanatoria sussistono soltanto se previsti dalla legge. La conversione della domanda di condono presentata ai sensi della legge n. 724 del 1994 in quella del successivo condono di cui alla legge n. 326 del 2003 non opera in via automatica, ma richiede una specifica istanza di parte, da presentare nel termine perentorio fissato dal legislatore. È pertanto inammissibile la pretesa di attrarre retroattivamente, in ragione dell’unicità strutturale dell’immobile, opere già oggetto di una domanda di condono non sanabile all’interno di una successiva e diversa istanza di condono.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune aveva rilasciato la concessione edilizia in sanatoria limitatamente ad alcune porzioni dell’immobile, subordinandone il rilascio materiale alla previa demolizione di ulteriori manufatti e al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 13 L.R. Sicilia n. 16/2016. L’interessato aveva presentato, in date diverse, una domanda di condono ai sensi della legge n. 724 del 1994 e una successiva domanda ai sensi della legge n. 326 del 2003, chiedendo poi la conversione della prima nella seconda.

Il TAR Sicilia, Sezione Seconda, con sentenza n. 1798/2023, ha rigettato il ricorso, ritenendo legittima la fiscalizzazione dell’abuso e inapplicabile il condono del 1994 per essere le opere state ultimate dopo il 31 dicembre 1993. Di qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. muove dal quadro normativo di riferimento. L’art. 32, comma 25, della legge n. 326 del 2003 estende le disposizioni dei capi IV e V della legge n. 47 del 1985, come modificate dall’art. 39 della legge n. 724 del 1994, alle opere abusive ultimate entro il 31 marzo 2003. Da qui l’appellante desumeva una sostanziale continuità tra le tre leggi di sanatoria, idonea a consentire la conversione della domanda.

La Corte respinge questa lettura. Richiamando la propria giurisprudenza e quella del Consiglio di Stato, ribadisce che i condoni sono strumenti eccezionali, informati a un particolare rigore dei presupposti, e che ogni condono ha un proprio autonomo rilievo. Eventuali raccordi tra le diverse sanatorie possono sussistere soltanto se espressamente previsti dalla legge.

Nel rapporto tra primo e secondo condono il legislatore ha contemplato la rideterminazione della domanda entro appositi termini perentori e sempre nei limiti dei casi in cui la prima istanza fosse stata tempestiva. Ciò conferma che ogni condono necessita di un’apposita domanda, nuova o per rideterminazione, e che la domanda presentata per un condono non può valere automaticamente per quello successivo. Nello stesso senso il giudice delle leggi, che ha ribadito l’esigenza di termini rigorosi a tutela del buon andamento dell’amministrazione e contro il perpetuarsi degli abusi.

Ne consegue che l’istanza di conversione presentata dal ricorrente, avuto riguardo al manufatto oggetto della domanda ex legge n. 724 del 1994, era tardiva e non poteva convertirsi in una tempestiva istanza ai sensi del terzo condono. È quindi errata la prospettazione che, sulla base dell’unicità strutturale dell’immobile, mirava ad attrarre retroattivamente le opere nella successiva istanza di condono. Corretta è invece la determinazione comunale in ordine all’applicazione dell’art. 13 L.R. n. 16/2016 per l’ampliamento del piano terra, con la possibilità, previo ricalcolo, di procedere alla monetizzazione.

L’appello è dunque respinto, senza statuizione sulle spese per la mancata costituzione dell’amministrazione intimata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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