Annullamento del concorso e caducazione automatica dell’abilitazione e dell’iscrizione all’albo (C.G.A.R.S. n. 244 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale della procedura concorsuale di ammissione a un corso di abilitazione professionale, divenuto definitivo, spiega effetti autoesecutivi e retroattivi, rimuovendo ex tunc gli atti e le modificazioni della realtà giuridica e di fatto prodottisi per effetto degli atti annullati. In virtù del nesso di presupposizione-consequenzialità tra esito positivo della selezione, abilitazione tecnica e iscrizione all’albo, la caducazione della procedura travolge in via derivata anche i provvedimenti successivi, senza necessità di autonoma attività esecutiva dell’amministrazione. Non è configurabile un diritto quesito dei candidati utilmente collocati a conservare l’abilitazione e l’iscrizione, poiché essi non hanno mai legittimamente posseduto i relativi requisiti. L’effetto conformativo impone la riedizione della procedura selettiva.
Il Fatto
Il Collegio regionale delle guide alpine e vulcanologiche della Sicilia indiceva una selezione per l’ammissione di venti partecipanti al corso di abilitazione alla professione di guida vulcanologica. Gli appellanti, collocati utilmente, frequentavano il corso, conseguivano l’attestato di abilitazione e venivano iscritti nell’elenco speciale.
La procedura selettiva veniva annullata con sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 2999/2019, confermata in appello con la sentenza n. 26/2021 del C.G.A.R.S. In esecuzione di quel giudicato, il Consiglio direttivo del Collegio disponeva la cancellazione degli appellanti dall’elenco speciale. Il TAR respingeva il ricorso proposto avverso tale provvedimento; di qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il nodo giuridico riguarda gli effetti dell’annullamento della procedura di selezione sui provvedimenti successivi. Gli appellanti sostenevano che l’abilitazione tecnica, ormai conseguita, costituisse un fatto autonomo e cristallizzato, non travolto dall’annullamento dell’ammissione al corso, e che mancasse un interesse dei ricorrenti originari a caducare l’abilitazione altrui.
Il Consiglio muove dagli artt. 18 e 19 della l.r. n. 28/1996, che subordinano l’iscrizione all’elenco al conseguimento dell’abilitazione tecnica, e qualifica la selezione come vero e proprio concorso pubblico per titoli ed esami, stante il numero predeterminato di posti e le prove selettive. Richiama la propria sentenza n. 26/2021, ove si era già affermato che l’ammissione al corso dipende dalla ricomprensione del candidato nel numero dei posti disponibili.
Da qui la conseguenza: l’annullamento definitivo degli atti del concorso, tra cui la graduatoria degli ammessi, opera con effetto caducatorio e demolitorio e prima ancora conformativo, eliminando gli atti e le modificazioni della realtà intervenute. L’annullamento ha effetti autoesecutivi, sicché la procedura si considera rimossa ex tunc senza alcuno spazio esecutivo autonomo dell’amministrazione.
La Corte ribadisce che gli appellanti non hanno mai legittimamente posseduto i requisiti per l’iscrizione all’elenco e che non possono restare indenni atti che traggono origine dalla procedura annullata. Il collegamento tra esito della selezione, abilitazione e iscrizione integra un nesso di presupposizione-consequenzialità, richiamato con i precedenti del Cons. Stato, sez. VI, n. 4427/2017, n. 2482/2017, n. 1318/2010 e sez. VII, n. 7465/2022.
Respinte le censure sulla legittimità dell’abilitazione e sull’asserita assenza di caducazione automatica dell’iscrizione, nonché quelle per difetto di motivazione e omessa comunicazione di avvio del procedimento, l’appello è dichiarato infondato. Le spese del grado sono compensate per la particolarità delle questioni controverse.
Nota della Redazione
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