Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso nel pubblico impiego (TAR Calabria n. 1261 del 15.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, conseguente al venir meno dell’utilità concrete che il ricorrente ritrae dall’accoglimento, determina l’improcedibilità del ricorso. La relativa declaratoria va pronunciata anche quando la carenza sia dichiarata dalla stessa parte, che abbia conseguito per altra via il bene della vita ambito. In tal caso il giudice non esamina il merito dei motivi e, in presenza di particolarità del caso, dispone la compensazione delle spese.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente a tempo indeterminato della Provincia di Catanzaro in categoria C, ha partecipato alla selezione interna di tipo comparativo indetta per la progressione verticale verso l’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, con otto posti a bando. L’avviso prevedeva una valutazione su cento punti, con accesso alla graduatoria per chi avesse conseguito almeno 60/100.
All’esito delle operazioni, al ricorrente sono stati assegnati 45 punti; egli non si è presentato al colloquio orale, assumendo di poter raggiungere al massimo 55 punti. Ha quindi impugnato la graduatoria finale approvata con determina n. 542 del 27 marzo 2024, unitamente ai verbali della Commissione, chiedendone l’annullamento e la condanna dell’amministrazione a riconoscergli l’idoneità con attribuzione del posto. Nel corso del giudizio ha dichiarato di aver vinto una nuova procedura concorsuale per la progressione tra le aree, sottoscrivendo il nuovo contratto, e ha chiesto dichiararsi l’estinzione del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la stessa parte ricorrente, con memoria depositata il 26 maggio 2025, ha rappresentato il conseguimento del posto ambito per effetto di una nuova procedura concorsuale, con stipula del relativo contratto. Da ciò deriva il venir meno dell’interesse alla decisione sul ricorso proposto avverso la graduatoria precedentemente formata.
Il Tribunale ha quindi qualificato la fattispecie in termini di sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente improcedibilità del ricorso. La declaratoria non investe il merito dei tre motivi articolati nell’atto introduttivo, che restano assorbiti dalla cessazione della materia del contendere sul piano dell’interesse.
La decisione si fonda sugli artt. 35, co. 1, lett. c), e 85, co. 9, cod. proc. amm., richiamati espressamente in motivazione. La pronuncia di improcedibilità per difetto sopravvenuto dell’interesse costituisce l’esito tipico della vicenda in cui l’utilità perseguita dal ricorrente sia stata medio tempore soddisfatta.
Quanto alle spese, il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti per la compensazione integrale, alla luce delle particolarità del caso. La sentenza è stata ordinata eseguibile dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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