Misuratori MID e discrezionalità tecnica dell’Agenzia delle Dogane (TAR Campania n. 1614 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Rientra nella discrezionalità tecnica dell’Amministrazione finanziaria prescrivere al gestore di un deposito fiscale l’adozione di sistemi di misurazione tecnologicamente più avanzati, come i misuratori volumetrici di tipo MID, in luogo della tradizionale pesa manuale, ove tale scelta sia motivata dall’esigenza di garantire una maggiore tutela degli interessi erariali e una riduzione del margine di errore. La circostanza che l’impiego del sistema a pesa sia ancora consentito non esclude che l’Amministrazione possa imporre l’ammodernamento dell’impianto. L’eccesso di potere per disparità di trattamento è configurabile solo a fronte della prova rigorosa dell’identità assoluta delle situazioni poste a confronto, prova che grava sull’interessato.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un deposito fiscale, ha impugnato il provvedimento con cui l’Ufficio delle Dogane di Caserta dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato di ritenere che non sussistessero le condizioni per proseguire le attività di verifica del nuovo impianto e per il rilascio dell’autorizzazione alla nuova modalità di denaturazione in linea. Ha impugnato altresì, in via subordinata, la precedente nota con cui il medesimo Ufficio aveva espresso parere preliminare con prescrizioni, nella parte in cui imponeva l’installazione di un misuratore volumetrico MID sul braccio di carico collegato a due serbatoi.
La ricorrente ha dedotto la violazione della disciplina europea e nazionale sugli strumenti di misura, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione e disparità di trattamento rispetto ad altri operatori del settore, che non sarebbero stati destinatari di analoghe prescrizioni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso, ritenendo le censure infondate alla luce dell’istruttoria espletata. Rientra nella discrezionalità tecnica dell’Amministrazione resistente l’uso di tecniche di misurazione tecnologicamente più avanzate rispetto alla pesa manuale, al fine di evitare errori. La scelta dell’Agenzia, come rappresentato nella relazione amministrativa depositata in esecuzione dell’ordinanza istruttoria, è esente da illogicità e irrazionalità.
La Corte ha evidenziato che l’impiego di misuratori elettronici a testata compensata, come quelli di tipo MID richiesti dall’Ufficio, riduce al minimo il margine di errore di misurazione, con particolare riferimento agli errori di sistema e soggettivi propri del metodo a pesa, considerato anche l’effetto di propagazione dell’errore. La circostanza che il sistema a pesa sia ancora consentito non esclude la possibilità per l’Amministrazione di prescrivere l’innovazione e la sostituzione con sistemi maggiormente efficienti.
Quanto alla lamentata disparità di trattamento rispetto ad altre società, la Corte ha ritenuto le censure inammissibili, in quanto dedotte con una mera memoria difensiva non notificata, in violazione delle regole del contraddittorio. Nel processo amministrativo sono inammissibili le censure dedotte in memoria non notificata sia quando risultino completamente nuove, sia quando introducano elementi sostanzialmente nuovi, essendo affidato alla memoria il solo compito di illustrazione esplicativa dei motivi già proposti.
Nel merito, la censura è comunque infondata. L’eccesso di potere per disparità di trattamento si configura solo sul presupposto, di cui l’interessato deve dare prova rigorosa, dell’identità assoluta della situazione considerata. La ricorrente non ha fornito tale prova, essendo onere della stessa quanto meno presentare istanza di accesso al fine di suffragare quanto solo apoditticamente affermato. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite.
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Nota della Redazione
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