Ordine di rimozione non impugnato e improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Lombardia n. 3021 del 04.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso un’ordinanza di autotutela sui beni pubblici diventa improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l’amministrazione adotti un successivo provvedimento che, accertata l’inottemperanza, disponga un nuovo ordine di rimozione. Tale atto non è meramente confermativo del precedente, ma esprime una distinta e autonoma volizione autoritativa. Se il ricorrente non lo impugna con motivi aggiunti, l’eventuale annullamento dell’atto originario non spiega efficacia caducante sul nuovo provvedimento. La declaratoria di improcedibilità consegue alla perdita dell’interesse alla decisione sul ricorso introduttivo. Le spese seguono la soccombenza virtuale, desumibile dall’esito della fase cautelare e dalle prove sulla destinazione pubblica dell’area.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato due ordinanze del Comune, adottate ai sensi degli artt. 823, 825 e 826 cod. civ. e dell’art. 378 della legge n. 2248/1865, Allegato F, con cui l’amministrazione gli ha ordinato la rimozione degli ostacoli apposti all’accesso di un’area destinata a pubblico parcheggio. Il ricorrente assumeva di aver posto le delimitazioni in qualità di proprietario, avendo acquistato l’area con atto pubblico del 31.01.2023. Lamentava il difetto dei presupposti e l’eccesso di potere.

Il Comune si è costituito, eccependo l’improcedibilità per genericità della procura e sostenendo nel merito la legittimità degli atti, avendo acquistato l’area nel 2002 per destinarla a parcheggio pubblico. La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza n. 19 del 12.1.2024. In vista dell’udienza di merito il Comune ha depositato un nuovo provvedimento del 27.3.2024, con cui il Dirigente ha ordinato la rimozione degli impedimenti, accertata l’inottemperanza, e ne ha eccepito l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dato preliminarmente atto del deposito della procura alle liti speciale in data 11.1.2024, superando così l’eccezione difensiva sul punto. Nel merito ha invece accolto l’eccezione di improcedibilità.

La ragione dirimente è che l’amministrazione, in data 27.3.2024, ha adottato e notificato un provvedimento contenente un nuovo ordine, espressione del potere di autotutela sui beni pubblici. Tale atto non si limita a richiamare la precedente ordinanza, ma dispone la rimozione delle strutture dopo aver accertato l’inottemperanza alla diffida precedente. Esso integra dunque una nuova e autonoma determinazione autoritativa.

Il ricorrente non ha proposto motivi aggiunti avverso questo provvedimento. Il Tribunale ha escluso che l’atto del 27.3.2024 possa qualificarsi come meramente confermativo dell’ordinanza del 4.12.2023: si tratta di volizione distinta, fondata su un nuovo accertamento. Ne deriva che il ricorrente non ha più interesse all’impugnazione del provvedimento gravato, poiché anche un eventuale annullamento non avrebbe effetto caducante su quello successivo.

Il Collegio ha quindi dichiarato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese di giudizio sono state poste a carico del ricorrente secondo la soccombenza virtuale, desumibile dalle motivazioni dell’ordinanza cautelare e dalle prove offerte dall’amministrazione sulla destinazione ad uso pubblico dell’area, oggetto di manutenzione quale bene incluso nel patrimonio comunale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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