Revoca dei doppi benefici in appello solo su impugnazione del PM (Cass. pen. Sez. III n. 34182 del 20.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revoca in appello della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, concesse in primo grado in violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen., presuppone che il punto sia stato devoluto al giudice di secondo grado con l’impugnazione del pubblico ministero. In mancanza di tale impugnazione, il giudice di appello difetta di cognizione e non può disporre la revoca, neppure d’ufficio: il relativo potere è riservato al giudice dell’esecuzione, in chiave di complementarità rispetto alle attribuzioni del giudice della cognizione. La reformatio in peius non viene in rilievo, perché il divieto opera solo a fronte di una devoluzione effettiva.

Il Fatto

La Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Como, ha ridotto la pena inflitta a una delle imputate per i reati di cui agli artt. 110, 416 e 484 cod. pen., confermando le statuizioni civili e revocando i doppi benefici di legge già accordati in primo grado. Il pubblico ministero non aveva proposto appello.

La condannata ha impugnato la sentenza con tre motivi. Il terzo censura la revoca dei benefici, disposta in assenza di appello del pubblico ministero e fondata su una precedente condanna contravvenzionale già nota al giudice di primo grado. Gli altri ricorrenti hanno proposto separati ricorsi avverso le rispettive affermazioni di responsabilità per il reato associativo e per i delitti in materia ambientale.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte muove dal quesito sulla legittimità della revoca della sospensione condizionale per causa ostativa ignota al giudice di primo grado e nota a quello di appello, al quale il punto non sia stato devoluto. Il Collegio richiama l’insegnamento delle Sezioni Unite, che hanno qualificato in termini di mera facoltà il potere del giudice della cognizione di revocare il beneficio illegittimamente concesso, riconoscendo invece natura complementare al potere del giudice dell’esecuzione.

Il potere di concessione del giudice di appello, previsto dall’art. 597, comma 5, cod. proc. pen., è eccezionale rispetto all’effetto devolutivo e di stretta interpretazione. Da esso non può ricavarsi un simmetrico potere di revoca oltre il devoluto. Il divieto di reformatio in peius è limite al potere decisorio che presuppone la devoluzione: se il punto della sospensione non è devoluto, non vi è spazio per la revoca.

Nel caso concreto, al giudice di appello non era stata devoluta la cognizione sulla sospensione condizionale e sulla non menzione, né il pubblico ministero aveva impugnato la sentenza di primo grado che le aveva concesse. Il giudice di secondo grado, pertanto, non poteva disporne la revoca. La sentenza è annullata senza rinvio sul punto, con eliminazione della relativa statuizione.

Quanto agli altri motivi, il Collegio li dichiara inammissibili. La motivazione della sentenza di appello è ritenuta congrua nel ricostruire la partecipazione al sodalizio criminoso, nella qualificazione della posizione del prestanome e nella configurabilità del concorso tra art. 416 cod. pen. e art. 452-quaterdecies cod. pen., reati con oggettività giuridiche diverse e concorrenti. I ricorrenti sono condannati alle spese e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *