La prova di resistenza condiziona l’interesse al ricorso nelle progressioni interne (TAR Lazio n. 14595 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di progressione verticale interna, il ricorso avverso la graduatoria finale è inammissibile per difetto di interesse quando, anche a fronte dell’eventuale rivalutazione dei titoli non valutati dalla commissione, il candidato non conseguirebbe un punteggio sufficiente per essere utilmente collocato tra i vincitori. Tali procedure, non configurandosi come concorso pubblico, si concludono con la sola individuazione dei vincitori, senza che sia formata una graduatoria dei candidati idonei suscettibile di scorrimento.
Il Fatto
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale indiceva, ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, D.Lgs. n. 165/2001, una procedura selettiva interna per la progressione dall’Area degli Assistenti all’Area dei Funzionari. Il candidato, collocato alla posizione n. 139 con un punteggio di 82,1, non risultava tra i vincitori, concludendosi la selezione con l’individuazione dell’ultimo vincitore alla posizione n. 96 con 84,75 punti. A seguito del diniego opposto alla richiesta di revisione del punteggio, il candidato impugnava la graduatoria e gli atti presupposti, deducendo il mancato riconoscimento di due titoli dichiarati e la disfunzione del sistema informatico di presentazione delle domande.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto l’eccezione di inammissibilità del gravame per irregolarità della notifica, avendo il Collegio già disposto, con ordinanza del 6/11/2025, la rinnovazione della notifica nei confronti della controinteressata, ritenendo la notifica originaria nulla e non inesistente. Ha poi accolto, invece, la distinta eccezione di carenza d’interesse per esito negativo della prova di resistenza.
Il Collegio ha rilevato l’errore nel computo prospettato dal ricorrente: anche riconoscendo i due titoli rivendicati — l’ulteriore laurea triennale (0,5 punti) e l’abilitazione professionale (2 punti) — il punteggio totale sarebbe stato pari a 84,6, inferiore a quello dell’ultimo vincitore (84,75). Nessuna utilità pratica, pertanto, sarebbe derivata dall’eventuale accoglimento del ricorso.
Il Tribunale ha precisato che, trattandosi di procedura di progressione interna e non di concorso pubblico, non è configurabile lo scorrimento della graduatoria: la selezione si conclude con la sola individuazione dei vincitori, rendendo strutturalmente inammissibile il ricorso di chi, pur contestando la valutazione, non potrebbe comunque conseguire una posizione utile. La carenza d’interesse è stata ritenuta evidente anche in relazione alla circostanza che il certificato EIPASS era stato trasmesso per l’inserimento nel fascicolo personale solo in data successiva alla scadenza del termine di presentazione delle domande.
Quanto al merito, la censura relativa al cattivo funzionamento del sistema informatico è stata neutralizzata dalla documentazione versata in atti, dalla quale risultava che l’istanza era stata presentata con ampio anticipo rispetto al termine finale e che il candidato non aveva allegato alcun principio di prova circa i lamentati tentativi non andati a buon fine, né aveva prospettato il rilievo nella fase endoprocedimentale. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione integrale delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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