Parere paesaggistico negativo generico e silenzio assenso sulle infrastrutture di telecomunicazione (TAR Sicilia n. 2977 del 05.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il parere negativo della Soprintendenza sul rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per un impianto di telecomunicazione è legittimo solo se sorretto da una motivazione concreta, calibrata sulla situazione di fatto e sulle caratteristiche del manufatto. L’esistenza di un vincolo paesaggistico non basta di per sé a fondare l’incompatibilità dell’intervento, dovendo l’Amministrazione esplicitare le specifiche ragioni del contrasto con i valori tutelati. Un diniego fondato su formule generiche e stereotipate non integra il dissenso congruamente motivato richiesto dall’art. 44, comma 10, d.lgs. n. 259/2003. Di conseguenza, decorso il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza, si perfeziona il silenzio assenso sull’istanza autorizzatoria.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato in data 16 maggio 2023 un’istanza autorizzatoria ex artt. 43-44-49 del d.lgs. n. 259/2003 per realizzare una nuova infrastruttura di telecomunicazione in un Comune siciliano, su area sottoposta a vincolo paesaggistico. Il Comune ha reso parere positivo, non ravvisando motivi ostativi al rilascio del provvedimento.
Con atto del 25 settembre 2023 la Soprintendenza ha invece negato l’autorizzazione, rilevando che l’area è circondata da vincoli paesaggistici, che il progetto altera il luogo recando notevole danno al paesaggio e che occorre condividere siti già esistenti per l’ospitalità degli impianti. La società ha impugnato tale diniego, unitamente agli atti presupposti, davanti al TAR Sicilia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal rilievo che le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate, ad ogni effetto, alle opere di urbanizzazione primaria ai sensi dell’art. 16, comma 7, d.P.R. n. 380/2001 e rivestono carattere di pubblica utilità. Su questa premessa innesta il principio, già affermato dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui il vincolo paesaggistico non determina di per sé l’incompatibilità di qualsiasi intervento, essendo necessaria una valutazione concreta e non limitata ad affermazioni generiche e stereotipate (Cons. Stato, sez. VI, n. 2749 del 2024; Cons. Stato, sez. VI, n. 1504 del 2024).
Applicando tale regola, il Collegio rileva che il diniego impugnato si fonda su mere formule di stile, inidonee a far comprendere i termini concreti dell’asserito contrasto con i valori tutelati e il pregiudizio che ne deriverebbe all’intervento. Il supporto motivazionale è carente anche alla luce degli indirizzi eurounitari, che impongono di giustificare il rifiuto secondo criteri oggettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati (considerando 28 direttiva n. 2014/61/UE; Cons. Stato, sez. VI, n. 2747 del 2024).
Il Collegio affronta poi il profilo dell’impatto cumulativo: in un contesto già caratterizzato da infrastrutture esistenti, l’Amministrazione deve spiegare le ragioni concrete per cui, a fronte della precedente autorizzazione di un’opera analoga, non debba essere autorizzata una seconda opera identica per tipologia e funzione (Cons. Stato, sez. VI, n. 9217 del 2023). Nel caso di specie tale spiegazione manca.
Sul secondo motivo, il Collegio richiama l’art. 44, comma 10, d.lgs. n. 259/2003, che fa decorrere il silenzio assenso dalla presentazione dell’istanza, salvo che intervenga un diniego o un parere negativo dell’organismo di controllo, ovvero un dissenso congruamente motivato dell’Amministrazione preposta alla tutela paesaggistica. Poiché entro i sessanta giorni nulla di tutto ciò è avvenuto, il silenzio assenso si è perfezionato, senza che rilevi la mancata convocazione della conferenza di servizi.
Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dell’atto della Soprintendenza, restando gli altri atti impugnati non preclusivi della pretesa. Le spese sono integralmente compensate in ragione della natura interpretativa delle questioni esaminate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.