Procura speciale generica su foglio separato: inammissibile il ricorso per ottemperanza (TAR Lombardia n. 2968 del 08.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, la procura alle liti deve avere carattere speciale, indicando l’oggetto del ricorso, le parti contendenti e l’autorità giudiziaria adita (art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm.). La procura rilasciata su foglio separato analogico e depositata in copia informatica unitamente a un ricorso nativo digitale non è assimilabile alla procura apposta in calce all’atto, ai sensi dell’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021, e deve pertanto recare in sé gli elementi identificativi della controversia. La carenza della procura speciale è requisito di ammissibilità del ricorso, non è sanabile ex art. 182, secondo comma, cod. proc. civ., e non è ammessa la concessione dell’errore scusabile per i ricorsi notificati successivamente alla pubblicazione della sentenza dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle differenze retributive per la Retribuzione Professionale Docenti. A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia. Nel corso della camera di consiglio, il Collegio rilevava d’ufficio l’eccezione di inammissibilità per genericità della procura alle liti.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lombardia ha preliminarmente escluso l’obbligo di avviso ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., stante l’assenza del difensore della ricorrente all’udienza, configurandosi una rinuncia implicita al contraddittorio.

Nel merito, il Collegio ha rilevato che la procura era stata rilasciata su un documento analogico separato, privo dell’indicazione dell’autorità giudiziaria adita e degli estremi del provvedimento da eseguire. La mera allegazione della copia informatica della procura al ricorso nativo digitale, ex art. 8, comma 3, d.P.C.S. 28 luglio 2021, non determina l’assorbimento del requisito di specialità proprio della procura apposta in calce, non garantendo la contezza della parte sul contenuto dell’atto né l’anteriorità del rilascio rispetto alla redazione del ricorso.

Il Tribunale ha quindi disatteso l’indirizzo giurisprudenziale favorevole alla validità della procura digitalizzata, ritenendolo superato dalla pronuncia dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2025, che richiede la preesistenza o la coevità della procura speciale rispetto al ricorso. Ha infine escluso la sanabilità del vizio e la concedibilità dell’errore scusabile per i ricorsi notificati dopo il 2 ottobre 2025, non avendo la pronuncia plenaria innovato il quadro normativo ma confermato un indirizzo interpretativo già esistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 182 c.p.c.

Tutte le 276 sentenze sull'art. 182 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *