Revoca del finanziamento PSR e sopravvenuto controllo giudiziario: vizio di istruttoria (TAR Sicilia n. 2743 del 30.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di un’informazione interdittiva antimafia, i contributi e i finanziamenti pubblici sono corrisposti sotto condizione risolutiva e gli atti di revoca e di recupero costituiscono esercizio di attività vincolata. La clausola di salvaguardia del pagamento delle opere eseguite e del rimborso delle spese, nei limiti delle utilità conseguite, contenuta negli artt. 92, comma 3, e 94, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, è norma di stretta interpretazione e non si estende alle concessioni di finanziamenti pubblici. Tuttavia, l’ammissione dell’impresa al controllo giudiziario ai sensi dell’art. 34-bis cod. antimafia sospende gli effetti dell’art. 94, incluso l’obbligo di revoca: il provvedimento di revoca adottato dopo tale ammissione, senza darne conto, è viziato da difetto di istruttoria.

Il Fatto

L’impresa del ricorrente, esercente attività agricola, è stata ammessa a un finanziamento AGEA a valere sul PSR Sicilia 2014/2022, sottomisura 5.2, per € 200.000,00, destinato a opere di estirpazione e reimpianto di agrumeto. In attesa delle informazioni antimafia, l’amministrazione regionale ha liquidato il saldo sotto condizione risolutiva, ai sensi dell’art. 92, comma 3, cod. antimafia. Il 20.11.2024 l’impresa è stata destinataria di una informazione interdittiva del Prefetto.

Seguono la richiesta di restituzione dell’intero saldo, il provvedimento AGEA di divieto di percepire contributi e di recupero di € 74.780,63, e il decreto regionale di revoca della concessione. Il ricorrente impugna tutti gli atti, deducendone l’illegittimità derivata dall’interdittiva e motivi autonomi di violazione del codice antimafia. Nel corso del giudizio l’impresa viene ammessa al controllo giudiziario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto i motivi comuni ai tre atti. Richiamato il disposto dell’art. 94, comma 1, d.lgs. n. 159/2011, osserva che l’interdittiva determina un’incapacità dell’impresa a intrattenere rapporti con la pubblica amministrazione, estesa ai procedimenti ulteriori dall’art. 86, comma 2-bis. Da ciò deriva che gli atti impugnati erano ab initio legittimi, quali atti vincolati, conseguenza diretta della misura prefettizia.

Quanto alla clausola di salvaguardia invocata dal ricorrente, il TAR richiama l’indirizzo dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 23/2020, che ha escluso l’estensione della salvezza del pagamento delle opere eseguite alle concessioni di finanziamenti pubblici. Le norme che consentono la conservazione di attribuzioni patrimoniali in favore del destinatario di interdittiva sono norme di eccezione, insuscettibili di interpretazione analogica: l’operazione prospettata costituirebbe un duplice passaggio estensivo non consentito. La nozione di utilità conseguite è poi strettamente patrimoniale e non coincide con l’investimento realizzato in conformità al programma.

Il Collegio respinge anche la tesi secondo cui le erogazioni sarebbero avvenute sulla base di una informativa liberatoria: dalla documentazione non emerge alcun provvedimento liberatorio preventivo, essendo la data richiamata quella dell’inoltro della richiesta da parte di AGEA.

Il secondo ricorso per motivi aggiunti è invece fondato quanto al decreto di revoca. L’impresa è stata ammessa al controllo giudiziario con decreto del Tribunale delle misure di prevenzione del 24.4.2025; da tale data l’art. 34-bis, comma 7, cod. antimafia ha sospeso gli effetti dell’art. 94, compreso l’obbligo di revoca delle concessioni. Il provvedimento impugnato è del 14.5.2025 e non dà conto dell’ammissione, benché comunicata via PEC il 9.5.2025. Ne discende un vizio di istruttoria insanabile, per l’omessa considerazione di un elemento idoneo a incidere sull’unico presupposto dell’atto.

Il decreto viene pertanto annullato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione; il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti sono rigettati, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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