Ottemperanza al decreto ex legge Pinto e poteri del commissario ad acta (TAR Puglia n. 1254 del 19.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto decisorio emesso ai sensi dell’art. 3 della legge n. 89/2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è assistito da valore ed efficacia di cosa giudicata, ove notificato e non opposto. Decorso infruttuosamente il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e quello di sei mesi dall’invio della dichiarazione ex art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione l’integrale esecuzione del giudicato nel termine di novanta giorni. Al commissario ad acta non spetta alcun compenso specifico, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti richiamato dall’art. 5-sexies, comma 8, della stessa legge.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Lecce, con decreto decisorio emesso ex art. 3 della legge n. 89/2001, aveva accolto il ricorso del ricorrente e condannato il Ministero della Giustizia al pagamento delle somme ivi indicate. Il decreto, notificato al Ministero e non opposto, non ha ricevuto esecuzione.

Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Puglia, chiedendo l’integrale esecuzione del giudicato. Nel giudizio si è costituito il Ministero della Giustizia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto confermato la regolarità in rito del ricorso. Il decreto in parola ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi, con valore ed efficacia di cosa giudicata, è stato notificato al Ministero e non è stato opposto.

Il TAR ha poi verificato il decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, maturato infruttuosamente, e l’invio da parte del ricorrente della dichiarazione prevista dall’art. 5-sexies della legge n. 89/2001, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, attestante la mancata riscossione per il medesimo titolo, le azioni giudiziarie intraprese e le modalità di riscossione prescelte.

È risultato altresì decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione senza alcun pagamento, ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001. Su queste premesse il Collegio ha sancito l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione al decreto, con pagamento di tutte le somme indicate, se e nella misura in cui tuttora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, fissando il termine di novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Per il caso di inutile decorso del termine, il TAR ha nominato commissario ad acta il Dirigente che sarà individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con ulteriore termine di novanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Ha escluso qualsiasi compenso specifico in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, richiamando l’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015.

All’accoglimento ha fatto seguito la condanna del Ministero alle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, oltre al rimborso delle spese sostenute dopo l’emissione del decreto per la proposizione dell’ottemperanza. Il Collegio ha richiamato sul punto Cons. Stato, Sez. VI, n. 3484 del 2021, Cons. Stato, Sez. V, n. 1498 del 2017 e TAR Campania, Napoli, Sez. II, n. 153 del 2022, con particolare riguardo alle spese per le copie esecutive e per la certificazione di passaggio in giudicato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *