Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Toscana n. 1555 del 01.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato è ammissibile quando la sentenza sia passata in giudicato e sia stata notificata all’Amministrazione, e sia inutilmente decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Accertato l’inadempimento parziale del debitore pubblico, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione integrale del giudicato nel termine fissato e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. La nomina preventiva del commissario costituisce strumento di effettività della tutela e non richiede la previa verifica di un nuovo inadempimento. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano tenendo conto del carattere seriale della controversia.
Il Fatto
Con una sentenza del Tribunale di Siena, sezione lavoro, era stato accertato il diritto di una docente a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con accredito delle somme per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, oltre interessi legali.
Ottenuto il beneficio per il solo anno scolastico 2022/2023, la creditrice ha convenuto il Ministero dell’Istruzione e del Merito davanti al TAR per ottenere l’ottemperanza del giudicato e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza. L’Amministrazione si è costituita senza formulare deduzioni sul merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’ammissibilità del ricorso e la conferma su base documentale. La sentenza ottemperanda è passata in giudicato in data antecedente alla notificazione e al deposito del ricorso, come attestato dalla cancelleria del Tribunale competente; la stessa è stata notificata al Ministero presso la sede reale. È inoltre decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997.
Nel merito il ricorso è fondato. Dagli atti risulta che l’esecuzione del giudicato è avvenuta solo per l’anno scolastico 2022/2023. Ne deriva l’ordine al Ministero di dare esecuzione integrale al titolo, mettendo a disposizione della ricorrente la carta del docente e il relativo importo per gli ulteriori anni scolastici indicati nel giudicato, oltre interessi, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Per il caso di ulteriore inadempienza il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, avanzata dopo il decorso inutile del termine assegnato all’Amministrazione, a tutti gli adempimenti necessari e al pagamento delle somme ancora dovute.
Sulle spese il Collegio applica il criterio della soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario. La liquidazione tiene conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa, anche in relazione ai numerosi analoghi precedenti.
Nota della Redazione
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