Terzo condono in zona vincolata prescinde da vincolo assoluto o relativo (TAR Sicilia n. 2554 del 12.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il terzo condono edilizio, disciplinato dall’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito con legge n. 326/2003, non consente la sanatoria delle opere abusive realizzate su immobili soggetti a vincoli paesaggistici, ambientali o idrogeologici, a nulla rilevando che il vincolo sia assoluto o relativo. La declaratoria di illegittimità costituzionale della normativa siciliana di interpretazione autentica ha ripristinato la piena applicazione della disciplina statale, qualificata come norma di grande riforma economico-sociale. Nelle aree vincolate restano perciò sanabili i soli interventi di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie 4, 5 e 6 dell’allegato 1, mentre è esclusa ogni opera che comporti creazione di nuovi volumi o superfici. Il parere negativo dell’autorità preposta al vincolo costituisce determinazione vincolata, con conseguente esclusione degli obblighi di comunicazione di avvio del procedimento e di preavviso di rigetto, nonché dell’eccesso di potere per disparità di trattamento.
Il Fatto
La ricorrente ha presentato nel 2004 domanda di condono edilizio ex art. 32 della legge n. 326/2003 per regolarizzare l’ampliamento di un fabbricato sito in area sottoposta a vincolo paesaggistico. L’intervento consisteva nella realizzazione del solaio di copertura in cemento armato e in un ampliamento di circa 22 mq con modifica della copertura, classificato nella tipologia 1 dell’allegato 1.
La Soprintendenza competente, richiesta del nulla osta nel 2006, ha espresso parere negativo solo nel 2023, richiamando la circolare dipartimentale emanata dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 252 del 2022. La ricorrente ha impugnato tale diniego davanti al TAR Sicilia, deducendo la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, il difetto di istruttoria e la disparità di trattamento rispetto ai pareri favorevoli rilasciati in precedenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo muovendo dall’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003, che esclude dalla sanatoria le opere realizzate su immobili soggetti ai vincoli ivi indicati, purché istituiti prima dell’esecuzione. Richiama poi la normativa regionale di recepimento e l’intervento della Corte costituzionale n. 252 del 2022, che ha caducato la lettura estensiva dell’art. 24 della legge regionale n. 15/2004, ritenendo lesiva della riserva statale in materia ambientale la tesi dell’ammissibilità del condono in presenza di vincoli relativi.
Da tale pronuncia il Tribunale trae la conseguenza che in Sicilia il terzo condono non opera in presenza di vincoli, assoluti o relativi, e che restano sanabili soltanto gli interventi di minore importanza. Sul punto richiama l’orientamento espresso dal C.G.A.R.S. n. 836/2023 e n. 288/2023, nonché la giurisprudenza amministrativa che, in materia paesaggistica, assimila a nuova costruzione qualsiasi volume, anche tecnico o interrato.
Applicando tali principi, il Tribunale rileva che l’opera oggetto di domanda comporta un ampliamento con nuovi volumi e superfici su area vincolata: ne deriva l’insussistenza dei presupposti di condonabilità e la natura vincolata del diniego. Da ciò l’infondatezza del primo motivo, poiché il carattere vincolato dell’atto rende superfluo il preavviso di rigetto, in applicazione dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990.
Quanto al difetto di istruttoria, il Collegio ritiene il provvedimento adeguatamente motivato per relationem alla circolare dipartimentale, ex art. 3, comma 3, della legge n. 241/1990, non richiedendosi per gli atti vincolati alcuna comparazione con l’interesse privato. La censura di disparità di trattamento è esclusa perché il vizio presuppone l’esercizio di poteri discrezionali e situazioni identiche, non raffrontabili quando il diverso esito dipende da un mutato quadro normativo.
Il ricorso è pertanto respinto, con reiezione della richiesta istruttoria per difetto di utilità e condanna della ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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