Falsa dichiarazione e illecito professionale richiedono motivazione sull’idoneità a influenzare la gara (C.G.A.R.S. n. 526 del 29.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il nuovo codice dei contratti pubblici non prevede più, tra le cause di esclusione automatica, una fattispecie sovrapponibile alla falsa dichiarazione già contemplata dall’art. 80, comma 5, lett. f-bis), d.lgs. n. 50 del 2016. La presentazione di una dichiarazione falsa o di un’informazione fuorviante rileva unicamente ai fini dell’eventuale integrazione del grave illecito professionale ex art. 95, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 36/2023, alle condizioni dettate dall’art. 98, comma 2, e nell’ipotesi di cui all’art. 98, comma 3, lett. b), che dà rilievo anche alla mera negligenza. Non basta, tuttavia, la non conformità al vero: per fondare la sanzione occorre che l’amministrazione motivi in concreto sull’idoneità della dichiarazione a influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, valutando le risultanze documentali complessive. In assenza di tale motivazione il grave illecito professionale non è configurabile e la segnalazione all’ANAC risulta illegittima.

Il Fatto

Una società operante nel settore della vigilanza armata partecipa nel 2024 a una gara indetta da un’Autorità di Sistema Portuale per il servizio di sicurezza dei varchi portuali. Dapprima aggiudicataria, viene successivamente esclusa con revoca dell’aggiudicazione, escussione della garanzia provvisoria e definitiva e segnalazione all’ANAC per la presunta falsità di una dichiarazione circa l’estensione della licenza prefettizia al porto interessato.

Il TAR Sicilia, con sentenza n. 731/2025, rigetta il secondo motivo del ricorso. La società appella dolendosi della qualificazione della propria condotta come grave illecito professionale, sostenendo che il riferimento all’estensione della licenza derivava da un mero errore materiale, smentito dal diverso contenuto del DGUE. L’amministrazione resiste ed eccepisce l’inammissibilità dell’appello per violazione del divieto di ius novorum.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. respinge l’eccezione di inammissibilità: le censure ripropongono, specificandole, i motivi già svolti in primo grado, senza ampliare il thema decidendum. La tesi dell’errore materiale era già contenuta nel ricorso introduttivo e attiene alla qualificazione della condotta, non a un profilo nuovo.

Nel merito l’appello è fondato. Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: il d.lgs. n. 36/2023 non contempla più, tra le cause di esclusione automatica, una fattispecie assimilabile al previgente art. 80, comma 5, lett. f-bis). La falsa dichiarazione rileva solo sul piano del grave illecito professionale, ai sensi dell’art. 95, comma 1, lett. e), alle condizioni dell’art. 98, comma 2, e al verificarsi della situazione di cui all’art. 98, comma 3, lett. b), che dà rilievo anche alla negligenza quando siano fornite informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni della stazione appaltante.

Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Collegio ribadisce che non basta una dichiarazione semplicemente erronea o materialmente omessa: occorre una dichiarazione propriamente falsa, frutto di alterazione consapevole o di non giustificabile negligenza, idonea a strutturare un giudizio di complessiva colpevolezza.

Nel caso di specie manca una motivazione idonea sulla capacità della dichiarazione di sviare le valutazioni dell’amministrazione. Il Collegio valorizza alcune circostanze non considerate: nella dichiarazione risulta barrata la voce sull’avvenuta presentazione della richiesta di integrazione; il DGUE indica correttamente classi funzionali, livello dimensionale e ambito territoriale, comprensivo della provincia interessata; il disciplinare attribuisce alle dichiarazioni integrative il ruolo di mero supporto del DGUE. L’amministrazione avrebbe quindi dovuto specificamente motivare sull’idoneità a trarre in inganno, esclusa dalla facile riscontrabilità della portata della licenza, risultando verosimile l’errore nella confusione tra estensione territoriale ed estensione della licenza.

Dalla fondatezza del primo motivo deriva l’accoglimento del secondo, relativo all’escussione della garanzia provvisoria. L’appello è accolto, con parziale riforma della sentenza, e le spese del doppio grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *