Termine di sessanta giorni per l’ottemperanza al secondo capo della sentenza (TAR Calabria n. 1403 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione dichiara di aver avviato l’esecuzione di una pronuncia passata in giudicato, il giudice amministrativo può assegnare un termine perentorio per il completamento dell’adempimento, anziché adottare immediatamente i provvedimenti di cui all’art. 114 cod. proc. amm.. L’assegnazione del termine e il rinvio della causa alla camera di consiglio successiva costituiscono modalità di verifica dell’effettivo assolvimento dell’obbligo giudiziale, funzionali a garantire la piena attuazione del giudicato, comprensiva di tutti i capi della sentenza.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla sentenza n. 519/2023 del Tribunale di Paola, passata in giudicato, con la quale è stato accertato, in favore di alcuni ricorrenti, il diritto all’inquadramento nella fascia stipendiale da 35 anni a decorrere dall’1.01.2000, con conseguente ricostruzione della carriera e condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle relative somme a titolo di assegno ad personam, oltre interessi legali. A fronte della mancata esecuzione spontanea, i ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Calabria, lamentando l’incompletezza dell’esecuzione, limitata al solo primo capo della pronuncia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che i decreti di ricostruzione della carriera e la relativa liquidazione delle somme riguardanti le posizioni professionali dei ricorrenti erano stati vistati dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Cosenza. In sede di udienza camerale, la parte ricorrente ha tuttavia rappresentato che l’esecuzione aveva riguardato esclusivamente il primo capo della sentenza, non anche il secondo, relativo alla corresponsione delle somme dovute a titolo di assegno ad personam.
Con due precedenti ordinanze, il giudice dell’ottemperanza aveva richiesto chiarimenti all’amministrazione intimata. Con nota dell’1.07.2026, il Ministero ha dedotto di aver avviato l’ottemperanza anche con riferimento al secondo capo della pronuncia. Il Tribunale ha ritenuto, in ragione di tale asserzione, di assegnare all’amministrazione un termine di sessanta giorni dalla notifica dell’ordinanza — a cura della parte ricorrente — per portare a compimento l’esecuzione della sentenza.
La decisione si inserisce nel quadro dei poteri del giudice dell’ottemperanza, che può graduare gli strumenti di coercizione e verificare l’effettivo adempimento dell’obbligo di conformarsi al giudicato. L’ordinanza ha pertanto disposto il rinvio della trattazione della causa alla camera di consiglio dell’11 novembre 2026, al fine di verificare l’avvenuta esecuzione del secondo capo della sentenza.
Conseguentemente, il Collegio ha assegnato il termine per l’esecuzione e rinviato la causa all’udienza successiva, senza adottare ulteriori provvedimenti monitori o sanzionatori, confidando nella tempestiva ultimazione dell’adempimento dichiarato.
Nota della Redazione
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