Spese di lite sotto i minimi tabellari e liquidazione equitativa (Cons. Stato n. 3157 del 22.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Con l’abrogazione delle tariffe professionali ad opera dell’art. 9 del d.l. n. 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012, non sussiste più il vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari già posto dall’art. 24 della legge n. 794/1942. I parametri del D.M. n. 55/2014, come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, restano tuttavia il riferimento per la liquidazione giudiziale del compenso defensionale, salvo motivato scostamento. In caso di scostamento apprezzabile e rilevante dai limiti di oscillazione tabellari, il giudice deve indicare i criteri seguiti. Unico limite di legge resta l’art. 2233, comma 2, cod. civ., che preclude la liquidazione di somme simboliche non consone al decoro della professione. La liquidazione immotivata delle spese in misura manifestamente inferiore ai parametri lede il principio di effettività della tutela giurisdizionale e va riformata in appello.

Il Fatto

Il TAR per la Liguria accoglieva il ricorso di primo grado proposto da una docente per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario in materia di carta del docente. Il giudice amministrativo, pur riconoscendo la soccombenza dell’Amministrazione, liquidava le spese di lite in soli 500,00 euro, “in considerazione del carattere seriale della controversia”.

La ricorrente, a mezzo del difensore antistatario, appellava quella statuizione nella parte relativa alla refusione delle spese, ritenendola simbolica e contraria al decoro professionale perché inferiore ai minimi tariffari. Chiedeva la condanna del Ministero al pagamento di 1.189,00 euro, oltre oneri di legge.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal riconoscimento dell’ampio potere discrezionale del giudice di prime cure in materia di spese, comprensivo della facoltà di disporre la compensazione per giusti motivi, secondo l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 8 del 2007. Quando però il TAR abbia disposto la condanna, deve comunque confrontarsi con i parametri del D.M. n. 55/2014 e con i criteri generali degli artt. 4 e 5 del medesimo decreto.

La Corte ricostruisce il quadro normativo: venuto meno il sistema delle tariffe, il compenso pattuito per iscritto ex art. 13 della legge n. 247/2012 è liquidato dal giudice in base ai parametri ministeriali. I parametri restano il riferimento, ma il giudice può discostarsene motivatamente. In caso di scostamento significativo, egli è tenuto a indicare i criteri che hanno guidato la quantificazione, con l’unico limite di legge dell’art. 2233, comma 2, cod. civ.

Su questo punto il Collegio prende le distanze dalla giurisprudenza richiamata dall’appellante, segnatamente Cass. Sez. I n. 7844 del 2025 e Cass. Sez. II n. 24993 del 2023, che leggevano la formula “in ogni caso” come inderogabilità dei limiti minimi. Secondo il Consiglio di Stato, quella lettura, e le previsioni dei decreti ministeriali su cui si fonda, vanno interpretate in senso conforme alle superiori disposizioni primarie ispirate ai principi di libertà e concorrenza degli artt. 2 e 41 Cost.: un atto amministrativo di secondo grado non può vincolare il giudice oltre le previgenti previsioni di legge.

Il profilo decisivo è però altro. La riduzione era stata motivata con il solo carattere seriale della controversia, senza ulteriori argomentazioni sulla quantificazione o sulla compensazione parziale. Il Collegio rileva che la serialità non giustifica affatto la riduzione: essa semmai aggrava la responsabilità dell’Amministrazione che continua a negare ragioni già riconosciute in giudizio, in contrasto con il principio di leale collaborazione di cui alla legge n. 241/1990. La liquidazione immotivata e manifestamente inferiore ai parametri finisce così per intaccare il principio di effettività della tutela giurisdizionale degli artt. 24 e 113 Cost. e dell’art. 47 CDFUE. Da qui la riforma e la nuova liquidazione equitativa in 800,00 euro, con compensazione delle spese del grado per il solo parziale accoglimento.

Nota della Redazione

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