Conferma tariffe riabilitative annullate in esecuzione del giudicato è illegittima (TAR Molise n. 373 del 18.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La determinazione delle tariffe per le prestazioni riabilitative erogate da strutture private accreditate costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, ma incontra il limite dell’art. 8-sexies d.lgs. n. 502/1992: la tariffa deve riflettere la reale struttura dei costi medi dei fattori di produzione e garantire adeguata remunerazione. L’adempimento di un giudicato amministrativo che ha annullato un precedente nomenclatore impone un’istruttoria effettiva e una motivazione che dia conto dei dati acquisiti, non la mera riproposizione dei valori già caduti. È illegittimo il decreto commissariale che, in esecuzione della sentenza di annullamento, confermi le medesime tariffe e ne riproponga solo alcune, omettendo ogni riferimento alle tipologie prestazionali per cui l’erogatore è accreditato. Il vincolo derivante dal piano di rientro non esonera l’amministrazione dall’onere di istruttoria e di ponderazione degli interessi degli erogatori privati.
Il Fatto
La ricorrente è titolare di una struttura sanitaria residenziale accreditata con il servizio sanitario regionale, che eroga prestazioni di riabilitazione estensiva ambulatoriale e domiciliare. Con un primo decreto commissariale il Molise aveva approvato il nomenclatore-tariffario per le prestazioni riabilitative residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali e domiciliari. Quel decreto è stato annullato dal TAR Molise con la sentenza n. 160/2024, divenuta definitiva e confermata dal parere del Consiglio di Stato n. 1390 del 14.11.2024, per carenza istruttoria e difetto di motivazione.
In esecuzione del giudicato la struttura commissariale ha adottato il decreto n. 159/2025, che ha rideterminato le tariffe richiamando un’asserita analisi dei costi e il CCNL AIOP. La ricorrente ha impugnato l’atto, deducendo elusione del giudicato, eccesso di potere e violazione dell’art. 8-sexies d.lgs. n. 502/1992, con istanza istruttoria e una perizia tecnico-contabile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso e muove dalla constatazione che l’amministrazione, anche in sede di riedizione del potere, non ha effettuato un’analisi delle componenti di costo delle prestazioni riabilitative. Mancano i dati su personale, materiali, apparecchiature, manutenzioni, ammortamenti, costi generali e innovazioni tecnologiche. Le determinazioni impugnate restano prive di riscontro su andamento del costo della vita, indici Istat, modifiche contrattuali e adeguamenti strutturali conseguenti alla pandemia.
Il nuovo nomenclatore prevede l’aumento di una sola voce prestazionale e, per altre, persino un decremento. Il decreto delinea la metodologia in termini astratti, senza esplicitare alcun dato istruttorio. Il TAR richiama la propria giurisprudenza: l’aggiornamento tariffario non può avere contenuto solo formale e nominale, né risolversi nella aprioristica riproposizione delle tariffe vigenti (TAR Molise n. 160/2024, n. 232/2022, n. 238/2022, n. 127/2022).
Il Collegio esclude che il piano di rientro giustifichi il deficit istruttorio. Richiama Cons. Stato n. 7680/2022 e Cons. Stato nn. 1233 e 1234/2021: la necessità di contenimento della spesa non esonera dall’onere di valutare motivatamente le esigenze degli erogatori privati che integrano l’offerta pubblica. Né vale addurre in via assertiva la completezza dell’istruttoria: la prova specifica delle singole componenti di costo non è stata fornita.
Un ulteriore profilo di illegittimità riguarda la selettività dell’intervento. La struttura commissariale ha omesso di indicare le tariffe per tutte le tipologie di prestazioni, lasciando privi di riferimento proprio i valori per cui la ricorrente è accreditata e contrattualizzata. L’atto ha adeguato solo alcune voci, generando disparità di trattamento tra erogatori.
Quanto al parametro sostanziale, il TAR ribadisce che la tariffa deve riflettere la reale struttura dei costi medi, come affermato da Cons. Stato n. 3296/2019 e da Cons. Stato n. 740/2013, secondo cui l’amministrazione non può acquistare prestazioni a un prezzo che non copra le spese e non consenta utili all’impresa. Il ricorso è quindi accolto, con annullamento in parte qua degli atti impugnati e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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